Menu



Accesso area riservata

I NUOVI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO FEDERAGENTI/CNAI

Innanzitutto è importante sottolineare che l'Accordo Federagenti risulta identico per tutti i settori (Commercio, Industria, Artigianato, Terziario e Servizi ) evitando così le problematiche connesse all'esatta individuazione del regime contrattualistico applicabile di volta in volta.

Sempre in un'ottica di semplificazione ed omogeneizzazione si è ritenuto opportuno uniformare i termini di preavviso nonchè il calcolo della relativa indennità sostitutiva, che ora sono identici per tutti gli accordi economici collettivi.

Si è invece mantenuta, nei nuovi accordi, la disciplina delle modifiche di zona, clientela, prodotti e provvigioni già presente nel vecchio AEC (il famoso art. 2), che contrariamente a quanto previsto dagli AEC Confcommercio e Confindustria, tutela gli agenti consentendo alle mandanti di apportare durante l'intero rapporto una sola riduzione dell'importo provvigionale e non superiore al 10%. Per riduzioni maggiori è invece necessario ridiscutere il contratto riconoscendo all'agente, in caso di mancata accettazione della modifica proposta, il diritto a tutte le indennità.

Circa le indennità di fine rapporto il nuovo Aec Federagenti prevede diverse possibilità, analiticamente regolate ed individuate nell'art. 11. In sostanza l'accordo delinea un duplice regime che da una parte assicura l'applicazione del criterio meritocratico imposto dalla direttiva europea laddove ricorrano chiaramente i presupposti per la sua applicazione (incremento del fatturato e della clientela etc), dall'altra garantisce il rispetto di quei principi di equità e solidarietà che ispirano la contrattazione collettiva nazionale ribaditi anche nell'Accordo Quadro di riforma degli assetti istituzionali firmato da Istituzioni e parti sociali il 22 gennaio u.s.

Quest'accordo offre quindi garanzie di tenuta di fronte alla prova dell'applicazione pratica delineando un chiaro quadro di riferimento:

  1. riconoscimento dell'indennità europea in tutti i casi in cui i presupposti appaiano chiaramente presenti;
  2. riconoscimento del Firr e della Suppletiva negli altri casi in cui l'agente avrebbe comunque diritto all'indennità, ma non emergano i presupposti meritocratici;
  3. riconoscimento del solo Firr, laddove il rapporto sia cessato per volontarie dimissioni dell'agente o per suo comportamento inadempiente.

In base all'Aec Federagenti/Cnai le mandanti possono decidere di trattenere il Firr in azienda versando direttamente all'agente l'importo maturato al momento della cessazione del rapporto, con il riconoscimento di un interesse del 3%.

Per quanto riguarda il patto di non concorrenza il nuovo accordo chiarisce meglio le condizioni ed i limiti di stipula, con altrettanto chiare modalità di quantificazione della relativa indennità.