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Irap

L'imposta non è dovuta dagli agenti di commercio che esercitano l'attività in forma individuale senza il requisito dell'organizzazione.


La Cassazione a Sezioni Unite accoglie la tesi della Federagenti

Con la sentenza n. 12108 depositata il 26 maggio 2009 la Cassazione, a Sezioni Unite ha deciso finalmente che: "in tema di Irap..." l'esercizio dell'attività di agente di commercio e di promotore finanziario… è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata."



La restituzione dell'Irap versata negli ultimi 4 anni e non dovuta va richiesta all'Amministrazione Finanziaria con apposita istanza.


Per scaricare il facsimile dell'istanza di rimborso registrati o effettua l'accesso all'area riservata


La Federagenti è a disposizione di tutti gli agenti di commercio per chiarimenti e per fornire assistenza nelle fasi di redazione e presentazione dell'istanza.
Sarà inoltre possibile per gli associati usufruire di convenzioni stipulate con professionisti per la fase giudiziale laddove risulti necessario proporre ricorso alle Commissioni Tributarie.


Per chiarimenti ed eventuali appuntamenti invia la tua richiesta con tutti i riferimenti a consulenza@federagenti.org che provvederà ad indirizzarti presso la sede Federagenti più vicina.