Agenti in attività finanziaria: quali tutele?

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Agenti in attività finanziaria: quali tutele?
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L’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, ha reso noto che il 2020, ha segnato, nonostante la pandemia, un incremento della platea degli Agenti nei servizi di pagamento ed un consistente incremento dei mandati conferiti da banche e/o  società finanziarie per la promozione e la vendita di servizi di concessione di finanziamenti, mutui, credito personale, garanzie, con un incremento del 18%, rispetto al 2019, delle operazioni di cessione del V dello stipendio e/o della pensione intermediate dagli agenti.

All’incremento dei mandati comunicati dagli iscritti all’OAM a fine 2020, e alla fotografia di un settore sostanzialmente in buona salute, fa però da contraltare l’assenza di un’organica disciplina del settore. L’operato degli agenti in servizi di pagamento, degli agenti in servizi di finanziamento, dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei collaboratori di mediatori creditizi, continua, per un verso, ad essere assoggettato, sotto il profilo contrattuale, agli artt. 1742-1752 c.c. del codice civile in tema di contratto di agenzia, ma deve altresì rispettare le disposizioni e particolarità contenute nel Titolo VI bis del Testo Unico Bancario.

A ciò si aggiunga che non puoi fare affidamento sull’esistenza di una diffusa e consolidata contrattazione collettiva ad hoc (vedi oltre), ma solo su quella generica rappresentata dagli AEC in materia di agenzia e rappresentanza commerciale (settore commercio), applicabili però solo ove espressamente richiamati. Per tal verso, in ragione della natura prevalentemente promozionale e commerciale dell’incarico finalizzata a procurare stabilmente nuovi affari e nuovi clienti per conto del preponente, si afferma la coerenza del requisito della “stabilità” sia con l’art. 1742 del c.c., sia con il requisito della professionalità richiesta all’agente in attività finanziaria, di cui alle disposizioni di attuazione degli artt. 128 quater 128 e quinquies del D. Lgs. n. 385/1993, che comminano la sanzione della cancellazione dall’elenco tenuto dall’OAM, in ipotesi di inattività protrattasi per oltre un anno. In sintesi si intendono pacificamente applicabili all’agente in attività finanziaria, in senso lato, le disposizioni imperative di cui agli art. 1750 c.c. per l’ipotesi di recesso dai contratti a tempo indeterminato, e 1751 c.c. in tema di trattamento di fine rapporto, oltre all’obbligo di iscrizione alla previdenza generale gestita dall’INPS e a quella gestita dall’Enasarco. Non sussiste, per contro, l’obbligo delle imprese preponenti di effettuare i versamenti nel fondo FIRR della Fondazione Enasarco.

L’agente in attività finanziaria, differentemente dall’agente di commercio, può svolgere l’attività su mandato di un unico intermediario, o di più intermediari purché appartenenti al medesimo gruppo. Nell’ipotesi in cui il mandato sia conferito dall’intermediario finanziario solo per alcuni specifici prodotti e servizi, l’agente può concludere al massimo due ulteriori contratti di agenzia al fine di offrire al consumatore una gamma di prodotti e servizi, completa. Gli agenti in attività finanziaria non possono svolgere attività ulteriori, fatte salve quelle connesse o strumentali all’attività di promozione. La mancata iscrizione alle associazioni stipulanti dei soggetti coinvolti come preponenti nei contratti di agenzia in attività finanziaria, impedisce, in difetto di espresso richiamo nel contratto individuale, l’applicabilità agli agenti in attività finanziaria degli accordi di natura collettivistica di settore.

Un tentativo di disciplinare le peculiarità dell’attività dell’agente in attività finanziaria è rinvenibile nell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie del 14 gennaio 2011 concluso tra la Federazione nazionale delle società finanziarie, la Cepi – Uci, Confederazione Europea piccole imprese – Unione Coltivatori Italiani, l’Ufic – Unione delle società finanziarie e Confidi, l’Assimec – Associazione Italiana mediatori dei crediti e agenti in attività finanziaria, e nell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie del 21.10.2004 concluso tra l’Unione Finanziarie italiane (UFI) e Manageritalia. Anche questi accordi, peraltro neppure adeguati agli attuali specifici obblighi di consulenza ed informativa ai potenziali clienti introdotti negli ultimi anni dalla normativa europea, non sono applicabili se le parti non sono iscritte alle organizzazioni stipulanti o per esplicito recepimento. Restano per tal verso aperte tutte le problematiche connesse all’attuazione dell’art. 17 della Direttiva comunitaria 86/653 e all’attuazione dell’art. 1751 c.c. stante la riscontrata prevalente tendenza delle mandanti di escludere sia il criterio del c.d “portafoglio” clienti, sia la riconoscibilità dell’indennità suppletiva di clientela (in tal senso cfr. art. 15, co. 3, AEC 14.1.2011), con riconoscimento delle sole somme, peraltro esigue, previste dagli AEC di diritto comune, a titolo di Firr, accantonabili anche presso un autonomo fondo istituito dall’Intermediario.

E’ altresì lasciata alla sola forza contrattuale dell’agente e/o consulente la disciplina della variazione unilaterale degli elementi essenziali del contratto da parte della mandante. Sul punto è bene ricordare che solo il richiamo espresso degli AEC di settore sopra menzionati e/o in subordine dell’AEC commercio, consentono l’applicazione del  meccanismo della risoluzione del rapporto per fatto imputabile al preponente in ipotesi di non accettazione di variazioni provvigionali, di prodotti e/o di zona che superino determinate soglie rispetto alle provvigioni maturate dall’agente nell’anno antecedente la prospettata modifica, e, ai termini di preavviso differenti rispetto a quelli minimi individuati nell’art 1750 c.c. È evidente dunque la necessità di un intervento sindacale al fine di una migliore tutela della categoria, ma nel frattempo, è fondamentale che l’agente non esiti a ricorrere ad una seria e competente consulenza sia in sede di sottoscrizione del contratto individuale, sia durante la vigenza del rapporto.