Attività essenziali, un altro guazzabuglio per gli agenti di commercio

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Attività essenziali, un altro guazzabuglio per gli agenti di commercio
Federagenti ha scritto al Presidente Conte ed al Ministro Catalfo per urgenti chiarimenti
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Molti agenti ci stanno chiamando chiedendo lumi per sapere se possono lavorare o meno a seguito del Decreto legge del 22 marzo. Due sono le disposizioni da tener conto nello specifico:

  • la lettera f) dell’art. 1 del DPCM che recita  “E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza
  • la lettera d) dell’art. 1 del DPCM che prevede “Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.

L’allegato 1 richiamato alla lettera d)  prevede l’elenco dei codici Ateco delle attività consentite, ma tra questi codici Ateco non compare alcun codice abbinato alle attività svolte dagli agenti di commercio (46.1).

Pertanto, allo stato, sembrerebbe che nessun agente possa svolgere la propria attività, bloccando di fatto tutte le filiere. Federagenti in realtà ritiene che alla grande maggioranza degli agenti di commercio italiani  dovrebbe essere consentito di andare a lavorare, chiaramente con tutte le cautele sanitarie del caso e sempre che non sia possibile organizzarsi da casa. Infatti non ci sono solo i colleghi che operano nell’Alimentare piuttosto che nel Farmaceutico  a dover essere ricompresi (stante la lettera f dell’art. 1 ), ma anche colleghi che a prima vista potrebbero sembrare non lavorare in settori ritenuti essenziali. Può essere il caso, tanto per citarne uno, di chi opera nel settore delle gomme e intermedia le guarnizioni che magari servono per un respiratore polmonare…ma di esempi se ne potrebbero fare tantissimi. Per questo Federagenti insieme a Fiarc  ha inviato alle Istituzioni una richiesta di chiarimenti in merito, proponendo una profonda revisione dell’elenco delle attività di cui all’allegato 1. Vi terremo informati sugli sviluppi.