Carta carburante e fatturazione elettronica – istruzioni per l’uso

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Carta carburante e fatturazione elettronica – istruzioni per l’uso
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Ormai tutti sappiamo che è stata prorogata al 1° Gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per la vendita di carburanti a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, ma vediamo di fare un punto della situazione perché siete in molti a chiederci come stanno esattamente le cose al momento. Il Governo con decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018 (pubblicato il medesimo giorno ed entrato in vigore il giorno successivo) nel posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica ha sostanzialmente prorogato fino alla fine del 2018 l’utilizzo della scheda carburante. Quello che non emerge chiaramente e che quindi riteniamo opportuno ribadire è che congiuntamente all’utilizzo della scheda carburante (documento necessario al momento per desumere il kilometraggio) il pagamento del carburante deve avvenire attraverso pagamenti tracciabili (e quindi bancomat o carta di credito). Quindi gli agenti che dal 1° Luglio 2018, effettuano acquisti di carburante possono, sino al 31 dicembre 2018, comprovare l’acquisto attraverso la scheda carburante, ma dedurre il relativo costo solo a condizione che utilizzino mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito bancomat etc). Ciò non toglie che già dal 1° Luglio 2018 non si possa ricorrere alla fattura elettronica laddove il gestore sia già attrezzato ad emetterla. Sconsigliamo invece di servirsi solo dei pagamenti tracciabili, accantonando definitivamente la scheda carburante, in quanto la stessa al momento è l’unica da cui poter desumere con certezza alcuni dati (es. appunto il kilometraggio dell’autovettura) che non emergono ovviamente dalla semplice ricevuta del bancomat o della carta di credito.