Cosa fare se non si riceve la certificazione dei compensi ai fini della dichiarazione dei redditi

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Cosa fare se non si riceve la certificazione dei compensi ai fini della dichiarazione dei redditi
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Specialmente durante il periodo che precede la dichiarazione dei redditi riceviamo dagli agenti richieste su come comportarsi laddove non ricevano (o in alcuni casi non riescano ad ottenere) dalla mandante la certificazione dei compensi percepiti. Ricordiamo a tal proposito che sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 68/E del 2009, ha specificato che al contribuente, che non sia in grado di esibire la certificazione, è consentito scomputare in modo legittimo quanto pagato a titolo di imposta a condizione: “che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”. La risoluzione sopra menzionata tratta anche il tema dei documenti da esibire in sede di controllo formale, ex art. 36-ter DPR n. 600/1973, da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In tale ipotesi il contribuente dovrà produrre: 1) copia della fattura emessa; 2) documentazione bancaria attestante quanto percepito e 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che la sopra menzionata documentazione fa riferimento alla fattura emessa contabilizzata correttamente a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.