Ecco la risposta del Governo all’interpellanza della Lombardi sull’Enasarco

FederAgenti > Notizie > Ecco la risposta del Governo all’interpellanza della Lombardi sull’Enasarco
Ecco la risposta del Governo all’interpellanza della Lombardi sull’Enasarco
Nella controreplica, la parlamentare del M5S si dichiara insoddisfatta di quanto ascoltato
Condividi questo Articolo su:

RISPOSTA del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, CARLO DELL’ARINGA:

“Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, con l’interpellanza urgente in oggetto l’onorevole Lombardi pone numerose e rilevanti questioni relative all’attività di dismissione del patrimonio immobiliare della fondazione Enasarco, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 1) al corretto inquadramento normativo della questione, in specie per ciò che riguarda la posizione degli enti previdenziali trasformati in associazioni e fondazioni di diritto privato ai sensi del decreto legislativo del 1994; 2) all’avvio di un tavolo tecnico interistituzionale volto ad affrontare in modo congiunto i molteplici risvolti della questione; 3) ad alcune ipotesi di presunto malgoverno relative alla gestione delle procedure di dismissione, alla nomina del presidente dell’ente e alla stipula di alcuni contratti di locazione di immobili della fondazione. Al riguardo devo premettere che il grande numero e la delicatezza delle questioni proposte avrebbe richiesto un esame estremamente approfondito, ragione per cui, pur disponendo già di numerosi elementi di risposta, ritengo opportuno fare riserva di ulteriori possibili esami e approfondimenti. Devo inoltre premettere che molte delle questioni segnalate dall’onorevole interpellante e, in particolare, quelle volte a modificare la normativa primaria esistente in materia, coinvolgono profili decisionali che esulano dalle competenze del solo Ministero che rappresento, in quanto coinvolgono, talora perlomeno, scelte che spettano al Governo nella sua collegialità. Partendo quindi dai primi tre quesiti, osservo che l’onorevole interpellante ha chiesto: a) in primo luogo, di valutare l’abrogazione di alcune previsioni di legge, in particolare di alcune previsioni della legge n. 243 del 2004 e della legge di stabilità, l’ultima, del 2013, le quali escludono gli enti previdenziali privatizzati e, segnatamente, l’Enasarco, dall’applicazione delle previsioni di legge in tema di alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica; b) in secondo luogo, l’applicazione, per le alienazioni degli immobili di Enasarco, delle generali disposizioni vigenti per gli enti previdenziali di natura pubblica; c) in terzo luogo, l’introduzione di una disposizione interpretativa la quale chiarisca che il decreto legislativo n. 104 del 1996, sempre in tema di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, trova applicazione anche nel caso di dismissioni attuate attraverso fondi immobiliari di società di gestione del risparmio che hanno avuto il conferimento del loro patrimonio dagli enti previdenziali di cui al decreto legislativo del 1994. Tre quesiti, che possono essere esaminati in modo congiunto, in quanto trattano del quadro normativo relativo alle procedure di dismissione immobiliare che interessano gli enti previdenziali trasformati in associazioni e fondazioni senza scopo di lucro. Al riguardo, devo premettere che, in base alle previsioni del decreto legislativo n. 509 del 1994, alcuni enti di previdenza – tra cui appunto l’Enasarco – sono stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato, come sappiamo, senza scopo di lucro, così determinando in via di principio l’inapplicabilità nei loro confronti – stante la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 38 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004 – della normativa relativa alle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici e delle speciali procedure di vendita previste per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare. Tuttavia, nel corso degli anni si è manifestata in modo evidente l’oggettiva difficoltà sistematica nel conciliare diverse esigenze. Da un lato, il carattere comunque privato degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo, quali l’Enasarco, con ciò che ne consegue, riguardo a questo carattere privato, come conseguenze in termini di autonomia e anche nella gestione del patrimonio. E dall’altro, il fatto che gli enti previdenziali privatizzati, però, operano nel campo di un settore estremamente sensibile, questa è l’altra esigenza: quella della tutela previdenziale di base, intesa quale bene primario intangibile, sì da giustificare la fissazione di regole e controlli di fonte pubblica, diversi e più incisivi rispetto a quelli che sarebbero in linea generale giustificabili nei confronti di soggetti di natura privatistica. Esigenze diverse, quindi. È opportuno qui ricordare che i principi, ma anche le singole disposizioni, del decreto legislativo n. 509 del 1994 non hanno subito fino ad oggi alcuna modifica e sono tuttora pienamente operanti, nonostante nel tempo si siano moltiplicate le spinte del legislatore a incrementare il complesso dei vincoli finanziari e amministrativi imposti alle gestioni, attraendo nell’orbita della finanza pubblica anche le casse private di previdenza, sulla scorta della loro inclusione nell’elenco ISTAT di individuazione delle amministrazioni pubbliche. D’altra parte, anche considerato che se taluni interventi hanno reso poco distinguibile la linea di demarcazione tra, da un lato, l’autonomia privata con quello che consegue e l’interesse pubblico dall’altro – due esigenze non sempre facili da contemperare – nonostante questo, deve anche sottolinearsi come, in senso contrario, alcune iniziative hanno invece contribuito a rafforzare proprio l’autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, salvaguardando gli equilibri delle gestioni, in funzione – questo è importante – della autosostenibilità di lungo periodo ad ulteriore garanzia degli assicurati nell’effettività e ottimizzazione – insomma, rendere possibile al meglio il rendimento del proprio bagaglio contributivo – del proprio contributo, una volta naturalmente maturati i requisiti pensionistici. In definitiva, pur dandosi atto di importanti spinte normative nel senso del rafforzamento dei controlli pubblicistici sull’attività di enti quali l’Enasarco, non può affermarsi allo stato, oggi, l’esistenza di un orientamento legislativo volto ad affermare la natura pienamente pubblicistica di tali enti, quale sembra emergere dall’interpellanza. Del resto, anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012, richiamata, sostanzialmente ha ribadito un principio già consolidato nell’ordinamento, laddove ha affermato che «la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta da questi enti, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo». Tale premessa si è resa necessaria per chiarire che tutte le operazioni intraprese dall’Enasarco come dagli altri enti gestori della previdenza privata, se pure assunte in base alle specifiche esigenze e peculiarità della categoria rappresentata in virtù dell’autonomia riconosciuta, sono state presidiate nel tempo da controlli istituzionali, interni ed esterni, che hanno spesso condotto anche ad interventi di richiamo effettuati per ricondurre le attività poste in essere nel solco della legittimità, ferma restando – si ribadisce ancora una volta – l’autodeterminazione nella selezione delle scelte di realizzo, del fine di interesse pubblico e consolidamento della gestione (insomma, quelle innovazioni di carattere organizzativo di cui ha parlato il Consiglio di Stato). Questa è l’autonomia riconosciuta. Poste tali considerazioni appare difficile ipotizzare, come richiesto dall’interpellante, sistematici processi di omogeneizzazione di obiettivi e procedure (procedure in particolare, al di fuori delle prescrizioni generali dirette ad imporre il conseguimento del risultato fondamentale che è quello della sostenibilità pluriennale per garantire agli assicurati che avranno una pensione), alla luce della normativa vigente che continua a tutelarne l’autonomia e la ricerca individuale delle soluzioni più rispondenti alle esigenze delle categorie. Nello specifico caso di Enasarco la procedura di dismissione – così veniamo al punto – resa necessaria dall’enorme quantità di immobili di proprietà dell’ente non sufficientemente redditizi, visti i canoni bassi, e dai consistenti costi di manutenzione è stato nel tempo monitorata dalle amministrazioni vigilanti e ritenuto uno strumento imprescindibile per sollevare l’ente dalle spese eccessive a fronte del realizzo ottenuto. Più nel dettaglio, gli effetti della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare dell’Enasarco, che è iniziata nel 2011, sono stati valutati dal Ministero che rappresento nell’ambito della attività istituzionale di vigilanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006. Con riferimento al piano triennale 2011-2013 degli investimenti di Enasarco, preciso che esso è stato approvato, con decreto 24 novembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, così come disposto dall’articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010 e dal decreto interministeriale 10 novembre 2010, che dispone, tra l’altro – per le operazioni che non hanno effetti sui saldi strutturali di finanza pubblica, tra cui le vendite dirette di immobili a privati – la mera comunicazione ai Ministeri vigilanti. Tale piano 2011-2013, prevede la vendita di immobili in via diretta per 2 miliardi e 460 milioni e gli apporti a fondi immobiliari per 2 miliardi di euro. Il piano è stato successivamente aggiornato dalla stessa Enasarco il 13 settembre 2011 con la previsione della vendita di immobili in via diretta per 2 miliardi e 582 milioni di euro e apporti a fondi immobiliari per un miliardo e 657 milioni di euro e inviato come previsto alle amministrazioni vigilanti, Ministero del lavoro e Ministero dell’economia e delle finanze. Peraltro, relativamente al piano triennale 2013-2015, la fondazione non ha previsto un investimento di risorse finanziarie per l’acquisto diretto di immobili ma solo l’investimento attraverso fondi immobiliari gestiti da società di gestione del risparmio private e professionali ad eccezione delle sedi strumentali che resteranno di proprietà dell’ente. La plusvalenza derivante dalle operazioni di investimento immobiliare, come evidenziato nel bilancio di previsione di quest’anno, sarà destinata in parte alla riserva, a patrimonio netto vincolato a favore della previdenza ed, in parte, a coprire direttamente il disavanzo previdenziale in modo da azzerare ogni effetto sulla riserva legale soprattutto in considerazione del fatto che il progetto di dismissione rappresenta uno degli elementi a garanzia – ripeto ancora – della sostenibilità di lungo periodo, che è una preoccupazione che si esprime in questa circostanza ma ripetuta in molte altre circostanze. Quarto e quinto quesito: l’onorevole interpellante chiede l’istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale finalizzato a stabilire una disciplina uniforme per gli enti privatizzati in materia di gestione del patrimonio immobiliare. Al riguardo, faccio presente che, nel corso della passata legislatura, la competente direzione generale di questo Ministero aveva preso parte ai lavori di un tavolo tecnico con i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento del tesoro e degli enti previdenziali pubblici che si sono conclusi con l’elaborazione di alcune ipotesi normative volte a razionalizzare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare. Con l’avvio di questa nuova legislatura, i risultati di tale lavoro fatto nella precedente possono certamente rappresentare una utile base sulla quale avviare un confronto tra tutti i soggetti interessati nella prospettiva di individuare un percorso condiviso che, nel rispetto del quadro normativo vigente, possa dare definitiva soluzione ad alcune delle questioni sollevate dall’onorevole interpellante. Quindi, si può continuare il lavoro fatto per certi versi. Tuttavia appaiono, fin da ora, poco percorribili – questo è il parere del Ministero che rappresento – interventi non adeguatamente ponderati volti a modificare i rapporti contrattuali in atto tra inquilini ed enti previdenziali laddove siano state accertate ipotesi di morosità e finita locazione. Senza dare un giudizio definitivo, ma queste sembrano strade poco percorribili; questo è il mio parere. Del resto, occorre sottolineare che le casse privatizzate, nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 104 del 1996 in materia di gestione e disposizione del proprio patrimonio immobiliare, hanno piena autonomia gestionale da esercitarsi al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e del contenimento del rischio della gestione del proprio attivo (insomma, hanno queste finalità prioritarie). Ciò nell’ottica di assicurare tutela agli interessi previdenziali e assistenziali degli iscritti alle casse stesse e, quindi, il perseguimento della funzione pubblica ad esse affidata dall’articolo 38 della Costituzione. Pur riconoscendo tali preliminari obiettivi, in sede di stesura del piano di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, la fondazione Enasarco ha comunque rivolto particolare attenzione ai risvolti socio-economici di tale operazione. In tal senso, le modalità operative adottate dall’ente possono considerarsi, almeno in linea di principio, ispirate al rispetto dei principi di trasparenza e coniugano gli obiettivi economico-gestionali della fondazione con la tutela degli inquilini. Diamo un giudizio positivo su questi aspetti. La fondazione, infatti, è la prima cassa, tra quelle pubbliche e private, che ha scelto la vendita diretta agli inquilini e che ha indetto gare comunitarie per individuare i soggetti più qualificati a cui affidare i servizi di supporto all’intero piano di dismissioni. Al riguardo, occorre sottolineare che altra cosa è la predisposizione delle linee generali del piano di dismissione della fondazione che, nel caso di specie, è avvenuto con l’adeguato e condivisibile coinvolgimento delle parti sociali interessate, mentre altra cosa diversa è l’eventuale esistenza di singoli episodi di malgoverno i quali, laddove accertati e provati nelle competenti sedi, anche giudiziarie, devono essere certamente sanzionati nelle forme di legge. Per quanto attiene alla possibilità di assumere iniziative normative volte a regolare in maniera più organica i processi di dismissione immobiliare, posso fin d’ora assicurare la piena disponibilità del Ministero che rappresento ad ogni utile approfondimento che vada nelle direzioni di fornire risposte adeguate a fasce di popolazione in condizioni di disagio ovvero di uniformare ai criteri di massima trasparenza le modalità di selezione degli inquilini di tali enti. Tutto ciò nella consapevolezza che eventuali interventi in tal senso, che vadano anche nella direzione di modificare l’attuale quadro normativo di riferimento, è chiaro che vanno rimessi all’intero Governo e non solo a questo Ministero, ma da parte di questo Ministero massima apertura a suggerimenti che vadano in questa direzione. Con un ulteriore quesito, l’onorevole interpellante pone all’attenzione del Governo la possibile contrarietà della procedura di nomina dell’attuale presidente (dottor Brunetto Boco) rispetto alle pertinenti disposizioni di legge. Esaminata la pertinente normativa, le lamentate illegittimità non sembrano sussistere. Questo è il nostro parere. Ed infatti, per quanto riguarda i requisiti per la nomina a consigliere (e conseguentemente, a presidente) dell’Enasarco, occorre fare riferimento agli articoli 8, comma 1 (concernente la composizione del consiglio di amministrazione), e 17 (relativo ai requisiti di professionalità del presidente e dei componenti degli altri organi), occorre tener conto dello statuto della Fondazione, approvato con decreto del Ministro, eccetera eccetera. La lettura sistematica e combinata dell’articolo 8, comma 1 e dell’articolo 17 dello statuto, giustificherebbe la nomina di soggetti che non possano vantare l’esercizio, anche pregresso, dell’attività di agente o rappresentante di commercio, purché in possesso dei requisiti professionali previsti. In particolare, la disposizione generale in materia di professionalità del presidente e dei componenti degli organi della Fondazione è contenuta nel comma 1 dell’articolo 17 dello statuto, laddove si prevede che detti soggetti «devono possedere adeguate capacità ed esperienza amministrativa, conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell’assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali e di amministrazione, per uno o più periodi non inferiori ad un triennio», e sottolineo «anche». Il comma 2 del medesimo articolo 17 stabilisce che «ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 509 del 1994, il requisito della professionalità è ritenuto esistente nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza» Ripeto: il requisito della professionalità è ritenuto esistente. La disposizione in esame, quindi, introduce una mera presunzione – questo è il parere mio e del Ministero – del requisito di professionalità per la suindicata tipologia di soggetti, presunzione che non ha, però, carattere escludente, e che deve essere letta in combinazione con le previsioni di carattere generale, in tema di professionalità, contenute nel comma 1 della stessa disposizione. Cioè, non bisogna essere solo così per avere le indicate professionalità. Le norme statutarie da ultimo menzionate si pongono in linea con le previsioni contenute – mi avvio alla conclusione – nel già richiamato articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, in base al quale gli statuti e i regolamenti degli enti privatizzati devono determinare i requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alla onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell’associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata. Da tale disposizione deriva, infatti, come conseguenza diretta e necessaria, che gli amministratori – come si spiega nel dettaglio – non devono necessariamente avere svolto come professione l’attività dell’agente di commercio, essendo anzi previsto, come requisito principale, lo svolgimento di attività di diversa natura. Per quanto concerne, poi, l’ulteriore quesito relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco per gli anni 2011-2015, evidenzio, sotto il profilo meramente procedurale, che a seguito della richiesta del presidente della Fondazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla scorta delle risultanze istruttorie sul grado di rappresentatività di ciascuna delle categorie interessate, con nota del 14 giugno 2011, ha comunicato allo stesso presidente dell’Enasarco, in ordine graduale decrescente, le sigle maggiormente rappresentative delle suddette categorie. Come evidenziato anche da un costante orientamento giurisprudenziale, l’intervento del Ministro ha, dunque, carattere meramente endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale, che compete, invece, alla Fondazione, di cui ha la responsabilità.Per quanto riguarda, infine, il quesito relativo ai contratti di locazione, intestati ai signori Magliocco e agli altri che sono stati citati, l’Enasarco ha precisato che i relativi canoni corrispondono esattamente a quelli risultanti dagli accordi sindacali sottoscritti dalla Fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria degli inquilini e che, pertanto, gli stessi risultano essere conformi a quanto – all’epoca della stipula – risultava disposto in considerazione del rispettivo bilanciamento degli interessi.

 

PRESIDENTE. La deputata Lombardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza, per dieci minuti.

 

CONTROREPLICA DI ROBERTA LOMBARDI. Signor Presidente, no, non siamo soddisfatti e spiegherò per quale motivo al sottosegretario e ai presenti. Apprezziamo la disponibilità e la grande mole di dati, anche aggiornati in previsione dei piani futuri, che l’Enasarco e la fondazione stanno mettendo in campo; e ovviamente ci riserviamo, poi, di trarre altre considerazioni da quella che è la risposta del sottosegretario ed esamineremo questi dati.

Quello che però sfugge – e qui, nonostante abbia una serie di risposte, che vengono da una serie di numerosi incontri con avvocati e inquilini, che poi leggerò, che dà parziale risposta anche alla controrisposta del sottosegretario – è l’impatto sociale devastante, per il quale io invito il sottosegretario alla prossima assemblea che organizzeremo con gli inquilini: per farle capire che cosa significa, a sessanta, settant’anni, dopo trenta o quarant’anni di vita in una casa, spesso anche abbastanza modesta, fatiscente, con manufatti in amianto che mettono a repentaglio quotidianamente la tua salute, cosa significa trovarsi una lettera che ti chiede un raddoppio di canone, di passare dai 600-700 euro di canone mensile che ti avevano chiesto e per i quali, tutto sommato, avevi organizzato la tua vita e il tuo budget familiare a 1.700-1.800 euro, così, da un giorno all’altro; e una richiesta di arretrati, pari a 10, 11, 12 mila euro, che puoi dilazionare in comode rate pari ad un anno.

Quindi, hai tutta la tua vita economica, familiare, la tua previsione per la vecchiaia – perché si parla di persone che, spesso e volentieri, stanno anche alla fine dell’attività lavorativa o stanno già godendo di una pensione (beati loro che ancora ce l’hanno !) –, che viene stravolta, perché non sei più in grado di affrontare quegli oneri. Dall’oggi al
domani. In più, ti trovi anche degli interessi di mora per un contratto che è rimasto fermo per tre anni e ti ritrovi da pagarli dall’oggi al domani. E dove li trovi questi soldi ? E questo devi farlo nel giro di poco, perché, altrimenti, verrai buttato fuori da casa tua, la casa dove sei stato da trenta o quarant’anni.

Oppure, ti viene mandata una lettera di prelazione: hai sessanta giorni per pagare l’immobile dove vivi da trenta, quarant’anni, che hai ampiamente pagato in questi anni, e te lo vedi valutato a un prezzo superiore a quello di mercato. Perché una casa al Torrino – ma non il Torrino dove abita Totti, la parte quella nobile, il Torrino quello popolare, quello con i casermoni –, una casa di un centinaio di metri quadri di edilizia popolare, veramente popolare, ti viene valutata 800 mila euro, e hai un comodo sconto del 10 per cento che te la fa arrivare a 700 mila euro. E tu non hai un mutuo convenzionato, perché il tuo ente, l’Enasarco, quello che doveva garantirti la tranquillità della pensione e della vecchiaia, ha emesso un bando pubblico che hanno vinto degli istituti di credito e che unilateralmente hanno modificato nel momento in cui hanno detto che c’era una crisi finanziaria mondiale e che, quindi, non potevano onorare il bando pubblico. Enasarco non ha annullato il bando, non ha emesso un nuovo bando o trovato nuovi interlocutori finanziari che potessero aiutare le famiglie ad affrontare questa emergenza.

Oppure se anche tu potessi affrontare quel genere di interessi e condizioni, hai cinquanta, sessanta, settant’anni, quale banca ti offrirà un mutuo a questa età ? Un mutuo trentennale, un mutuo quarantennale che, tra l’altro, non è stato mai applicato come condizione nonostante fosse previsto nel bando pubblico. Allora noi ci chiediamo come mai tali enti che sono enti senza scopo di lucro, abbiano questa autonomia gestionale, organizzativa e contabile, visto che hanno una natura pubblica che è stata statuita da sentenze varie nella loro attività svolta e la natura pubblica è una natura previdenziale. Come diceva giustamente il sottosegretario, essi devono assicurare la vecchiaia delle persone che, per una vita, hanno versato i loro contributi in questi fondi e che sono quelle che poi, adesso, si trovano in questa situazione e che hanno alimentato con una contribuzione pubblica indiretta questi fondi. Tutto ciò, violando la legge di privatizzazione che statuiva che gli stessi enti si sono trasformati in associazioni ad una precisa condizione, secondo la legge, e cioè di non usufruire più di finanziamenti o ausili pubblici di carattere finanziario; eppure, essi hanno beneficiato della contribuzione obbligatoria che è stata definita da tutti, in modo pacifico, una forma di finanziamento indiretta e quindi hanno violato la legge stessa con la quale venivano costituiti.

Il decreto legislativo n. 104 del 1996 ha deciso di disciplinare la vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali secondo una tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 tra cui era ricompresa Enasarco. Tutti gli enti inseriti in quella tabella erano obbligati per legge a vendere, ma quella legge non ha mai trovato applicazione oppure ha trovato una parziale applicazione. Gli inquilini, adesso, chiedono solo l’applicazione di quella legge, chiedono giustizia. La legge n. 243 del 2004, norma definita di interpretazione autentica, con cui è stato stabilito che gli enti previdenziali non siano più obbligati alla vendita, arriva a distanza di otto anni e ne è stato fatto un uso distorto. Ci si chiede che cosa abbiano fatto i ministeri competenti dal 1996 al 2004; è vero che il sottosegretario è espressione di un Governo da poco insediatosi ma, come mi è stato anche ricordato in sede di presentazione di questa interpellanza urgente, questa questione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali è una questione che va avanti da minimo dieci anni e quindi immagino che gli uffici competenti nei Ministeri coinvolti, in questi anni, abbiano acquisito tutte le informazioni per dare delle risposte esaustive alle persone che stanno per essere buttate in mezzo ad una strada. Perché i ministeri, compreso il suo, non hanno obbligato gli enti a vendere il patrimonio così come prevedeva la legge ? Se fosse accaduto molti inquilini si sarebbero potuti comprare la casa, l’agognata casa, con la stessa legge utilizzata da moltissimi politici italiani, tra cui, non ultimo, il sottosegretario Patroni Griffi (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Anche loro, così facendo, avrebbero pagato la casa in lire e non in euro, l’avrebbero comprata quando la maggior parte aveva ancora un’età per la quale la banca gli avrebbe concesso un mutuo e non, quindi, adesso, a settanta, ottanta novant’anni, tutti pensionati.

L’Enasarco ha deciso di dismettere il patrimonio immobiliare già nel 2008, vendita che ha avuto inizio nel 2011; relativamente alla figura del presidente deve sapere che l’accordo venne siglato, in rappresentanza di Enasarco, proprio dal signor Brunetto Boco in qualità di presidente. Però, se va a verificare, non solo Boco non poteva essere presidente, nonostante voi abbiate sommato un’interpretazione di norme, né consigliere del consiglio di amministrazione, ma ha siglato un accordo prima della delibera del consiglio di amministrazione che disponeva la vendita; mi spiego meglio, l’accordo era sottoscritto da Brunetto Boco in qualità di presidente e dalle organizzazioni sindacali e venne siglato due giorni prima della delibera del consiglio di amministrazione che decise di vendere il patrimonio dell’ente – forse una vendita all’insaputa dell’ente – il famoso progetto Mercurio che oggi forse è meglio definire «progetto al mercurio» viste le conseguenze nefaste. Mentre in un qualsiasi Paese civile una simile procedura comporterebbe l’illegittimità dell’accordo, qui, non è illegittimo, nonostante non sia stato mai ratificato dal consiglio di amministrazione; cioè, egli ha firmato un accordo prima della sua nomina e successivamente non c’è stata una sanatoria di questa violazione.

Nonostante tutto, questo accordo siglato con le organizzazioni sindacali, da quanto riferito dagli inquilini, non è mai stato rispettato: moltissimi inquilini si sono ritrovati nell’impossibilità di acquistare i rispettivi alloggi, con gravissimo danno per gli stessi e per l’emergenza abitativa. L’emergenza abitativa, vorrei ricordare; e vorrei ricordare la relazione con la natura pubblica dell’attività svolta da questi enti.

L’accordo prevede un calcolo preciso per stabilire i prezzi, in cui si sarebbero dovuti applicare dei coefficienti riduttivi, quali la tipologia edilizia, la manutenzione, la qualità edilizia: abbiamo detto prima di che tipo di case si tratti.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ROBERTA LOMBARDI. Il prezzo, comunque, non doveva superare il prezzo medio previsto dall’Agenzia del territorio. Invece, Enasarco che ha fatto ? Ha calcolato il prezzo degli alloggi partendo dal prezzo medio !

Una cattiva gestione finanziaria dell’ente non può andare a discapito della natura stessa dell’ente, che ricordo essere una natura pubblica con finalità di calmierare il mercato immobiliare e di garantire la previdenza e la vecchiaia di migliaia di famiglie italiane (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 St).