Interpellanza parlamentare di Lombardi (M5S) sull’Enasarco

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Interpellanza parlamentare di Lombardi (M5S) sull’Enasarco
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Riportiamo integralmente l’interpellanza urgente della capogruppo del M5S, Roberta Lombardi al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze  presentata ieri, 21 Maggio 2013:

“La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

con il decreto legislativo n. 509 del 1994 gli enti previdenziali sono stati trasformati in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, a condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario (articolo 1 decreto legislativo n. 509 del 1994);

pur continuando a sussistere come enti senza scopo di lucro assumevano personalità giuridica di diritto privato così rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni;

in merito alla loro gestione, le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile sempre in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta, motivo per cui sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre che a quella dei Ministeri specifici, competenti per ciascun ente, nonché a quella della Corte dei conti;

il legislatore con decreto legislativo n. 104 del 1996 (modificato ed integrato dalla legge n. 410 del 2001) ha deciso di disciplinare l’attività in campo immobiliare degli enti previdenziali – secondo una specifica tabella (allegata alla legge n. 70 del 1975) tra cui era ricompresa anche ENASARCO;

solo otto anni dopo, è stata approvata la legge 23 agosto 2004, n. 243 nella quale, all’articolo 1, comma 38, norma definita di interpretazione autentica, con cui il legislatore ha stabilito che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996;

la Suprema Corte, in merito a tale norma anche a Sezioni unite, con sentenza n. 20322/2006 (confronta Corte di Cassazione n. 1139 del 17 maggio 2010 e n. 11937 del 17 maggio 2010 Sez. III – 2010) si è espressa affermando che, tale norma seppur formulata come norma di interpretazione autentica, ha carattere innovativo quindi conferma l’esigenza di tutelare dei rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti avevano previsto la prelazione o la opzione legale a favore del conduttore qualificato;

l’Enasarco ha deciso di dismettere il patrimonio immobiliare già nel 2008 vendita che ha avuto inizio nel 2011 e nel farlo l’ente ha siglato con le organizzazioni sindacali degli accordi che si sono dimostrati capestri, visto che moltissimi inquilini si sono trovati nell’impossibilità di acquistare i rispettivi alloggi con gravissimo danno per gli stessi e per l’emergenza abitativa;

la fondazione Enasarco stimava il valore del patrimonio immobiliare da bilancio circa 3 miliardi di euro, oggi invece vuole ricavare dalla vendita 4,5 miliardi di euro;

la dismissione del patrimonio immobiliare di Enasarco è crescente motivo di ansia tra gli inquilini, poiché gli Istituti di credito, convenzionati con la fondazione Enasarco Banca nazionale del lavoro e Monte dei Paschi di Siena, dopo aver dapprima vinto una gara pubblica e diffuso dati mediante i quali si rendeva noto agli inquilini della possibilità di stipulare mutui a tassi, termini e condizioni accessibili, hanno successivamente modificato tali condizioni, a discapito dei medesimi inquilini che ora si vedono sfumare la possibilità di acquistare l’agognata casa;

gli immobili di proprietà di ENASARCO richiamano un’architettura di tipo economico, sul genere, per impianto strutturale ed architettonico, per materiali e finiture, di quelle adottate per i complessi intensivi di edilizia economica-popolare, che rientrano nella disciplina prevista dalla legge n. 167 del 1962 ed in moltissimi casi è stata denunciata persino la presenza di amianto con gravissimo pregiudizio per la salute degli inquilini;

sono risultate assolutamente erronee le classificazioni catastali dei palazzi in vendita circostanza che potrebbe comportate un aumento ingiustificato del patrimonio immobiliare con indicazioni anche errate nei relativi bilanci dell’ente;

l’Enasarco vende il patrimonio privo di manutenzione e/o ristrutturazione imponendo agli inquilini di firmare al momento dell’acquisto la rinuncia a qualsiasi garanzia di legge compresi i vizi occulti;

un sindacato ASIA USB e moltissimi inquilini, hanno presentato diverse denunce penali presso la procura della Repubblica di Roma per contestare quanto rappresentato;

la delega delle indagini in casi simili viene affidata alla Guardia di finanza, gruppo competente a verificare eventuali reati;

la dismissione degli enti previdenziali sta cagionando notevoli tensioni sociali e numerosi contenziosi che vedono quale controparte anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vista la contraddittorietà delle norme poste a base delle dismissioni, si profila l’impossibilità per gli inquilini di poter acquistare casa ma ancor di più la difficoltà di accedere al credito e viste le gravose condizioni che sono costretti a sopportare;

il decreto-legge n. 16 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 ha previsto ai sensi dell’articolo cinque che «… ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati ai fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica in data 24 luglio 2010…»; nell’elenco ISTAT figurano tutti gli enti previdenziali privatizzati;

a seguire, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 all’articolo 3 comma 11-bis aveva previsto una nuova procedura e tempi più ragionevoli (120 giorni) per gli inquilini per poter decidere di accettare la prelazione delle rispettive case;

inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6014/2012, ha chiarito una volta per tutte che la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo…»;

invero, la legge 228/12 all’articolo 168 ha espressamente statuito che il comma 11-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO, facendo salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge…»;

tale norma comporta un’evidente disparità di trattamento tra tutti gli inquilini degli enti previdenziali ravvisandosi un lapalissiano profilo di illegittimità costituzionale in particolare con l’articolo 3 giacché dai vincoli della suindicata legge è esclusa il solo Enasarco;

l’Enasarco avrebbe negli anni scorsi fatto ricorso a rischiosissimi ed avventati investimenti finanziari per un ammontare che sembrerebbe di circa 1,5 miliardi di euro, di questi ben 780 milioni di euro investiti nel fondo Anthracite delle Isole Cayman, garantiti da Lehman Brothers con perdite che potrebbero essere colmate con i proventi delle dismissioni imposte agli inquilini, che dovrebbero pagare gli azzardi finanziari dell’ente;

come già sollevato con interrogazioni parlamentari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. N 6192 del 14 giugno 2011, ha indicato al presidente della fondazione Enasarco le 8 associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio, e tra questi la Cisal Federagenti, che avrebbero dovuto far parte del consiglio di amministrazione di Enasarco. L’attuale consiglio di amministrazione sembrerebbe non validamente costituito in quanto non è presente il rappresentante del sindacato Cisal Federagenti;

la nomina del presidente di ENASARCO, segretario generale, con la rappresentanza legale della UILTuCS, risulterebbe non rispondere ai criteri dell’articolo 17 dello Statuto;

infatti, per la nomina del presidente è richiesto il requisito della professionalità che ai sensi dell’articolo 1 comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 509 del 1994 è ritenuto esistente solo nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza;

il signor Brunetto Boco non risulterebbe rivestire la qualità di rappresentante di commercio né attivo né in pensione, non sembrerebbe avere i requisiti per essere eletto consigliere e conseguentemente presidente;

circostanze che sono riconducibili alle ipotesi di gravi violazioni di legge contemplate nell’articolo 2 comma 6 decreto legislativo n. 509 del 1994 che comportano il commissariamento dell’ente;

per la dismissione del patrimonio di Enasarco è stato siglato un accordo da tutte le organizzazioni sindacali in rappresentanza degli inquilini tra cui SICET, UNIAT, SUNIA, UNIONE INQUILINI eccetera;

tale aspetto farebbe ravvisare notevoli perplessità circa l’incompatibilità degli stessi soggetti sindacali o facenti parte delle medesime sigle sindacali che, da una parte siedono nei rispettivi consigli di amministrazione degli enti previdenziali e dall’altra parte stipulano accordi in rappresentanza degli inquilini;

molti statuti degli stessi sindacati prevedono l’incompatibilità per i propri iscritti a partecipate nei consigli di amministrazione di enti pubblici avendo cariche elettive nei rispettivi sindacati;

le perplessità e le commistioni sopra indicate trovano purtroppo riscontro nel fatto che, da informazioni provenienti dagli stessi inquilini, risulterebbero affittuari di appartamenti di Enasarco numerosi figli o persone comunque collegate ad alti dirigenti della Uil e di altre organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei predetti accordi;

infine l’interpellante è giunta in possesso di due contratti di locazione uno dei quali è intestato al dottor Magliocco Giuseppe relativo ad un appartamento sito in Roma con una superficie di metri quadrati 120,00 che prevede un canone mensile pari ad euro 650,76 e l’altro contratto risulta essere intestato a Magliocco Francesco relativo ad un appartamento sempre a Roma con una superficie di circa 60 metri quadrati che prevede un canone mensile pari ad euro 283,59;

risulterebbe che entrambi i contratti siano stati sottoscritti per la Fondazione Enasarco dal dottor Donato Porreca, che era presidente dello stesso Ente, soggetto che risulterebbe essere stato condannato per corruzione dalla V sezione penale del Tribunale di Roma per la cessione del patrimonio;

da ricerche espletate le generalità del dottor Magliocco Giuseppe sembrerebbero corrispondere a quelle del generale di Brigata dello SCICO reparto speciale della Guardia di finanza ed il signor Francesco potrebbe essere il padre dello stesso –:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano necessario e opportuno:

a) proporre l’abrogazione dell’articolo 1, comma 38 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e dell’articolo 168 della legge n. 228 del 2012 nella parte in cui prevede che: «… le disposizioni di cui al comma 11-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO…»;

b) applicare alle dismissioni degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, così come già prevedeva la normativa, il decreto legislativo n. 104 del 1996 norma che, oltre a tutelare maggiormente gli inquilini per una serie di garanzie in essa contenute permetterebbe agli enti stessi di vendere il loto patrimonio con più ragguardevoli risultati;

stabilire con norma interpretativa che  il decreto legislativo n. 104 del 1996 trovi applicazione anche alle dismissioni attuate attraverso Fondi immobiliari SGR che hanno avuto il conferimento del loro patrimonio da enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994;

disporre in relazione alle dismissioni degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 un tavolo tecnico interistituzionale finalizzato a stabilire norme uniformi per tutti gli enti privatizzati in materia di accesso alle unità immobiliari, di affitti da applicare tenuto conto dei redditi degli inquilini, nonché in materia di dismissioni, vista la necessità di superare la discrezionalità che ogni ente previdenziale privatizzato ha finora applicato alla gestione immobiliare;

nelle more dell’instaurazione del tavolo tecnico, di voler sospendere con provvedimento di urgenza gli sfratti per finita locazione e morosità degli inquilini degli enti previdenziali, anche se attuati attraverso Fondi immobiliari SGR o altre società, per un tempo non inferiore a 1 anno;

di quali elementi disponga in ordine alla legittimità della nomina del presidente di Enasarco Brunetto Boco e quali eventuali iniziative intenda adottare al riguardo;

accertare e verificare tramite ispezioni delle Agenzie del territorio competenti la reale rispondenza delle categorie catastali degli immobili di proprietà di Enasarco a quelle denunciate dallo stesso ente;

porre rimedio, con un adeguato intervento normativo, anche al conflitto di interesse che sta scaturendo dal fatto che le stesse organizzazioni sindacali che compongono i consigli di amministrazione degli enti previdenziali sono anche firmatarie degli accordi di vendita del patrimonio e/o di rinnovi contrattuali degli affitti in rappresentanza degli inquilini;

se non ritengano necessario e improcrastinabile assumere un’iniziativa normativa che affrontando l’intera questione delle dismissioni, dei rinnovi contrattuali e dell’accesso alle unità immobiliari degli enti privatizzati offra un riferimento legislativo certo e univoco per tutti gli enti privatizzati attraverso il quale affrontare efficacemente la questione della trasparenza nelle locazioni, allo scopo di evitare che gli alloggi siano assegnati ai soliti noti senza alcun requisito di effettiva necessità;

se non intenda verificare se il signor Magliocco Giuseppe sia realmente il Generale di Brigata dello SCICO (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata), e in base a quali criteri gli siano stati assegnati gli appartamenti.

(2-00062) «Lombardi».