Interrogazione parlamentare su Enasarco presentata da Gnecchi (PD)

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Interrogazione parlamentare su Enasarco presentata da Gnecchi (PD)
Nell'atto, presentato lo scorso 12 luglio, si chiede di risolvere il problema "Silenti"
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GNECCHI, INCERTIGHIZZONILENZI e CINZIA MARIA FONTANA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
con l’articolo 18 comma 13 della legge n. 111 del 2011 si è ribadito che: «Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12»;
la fondazione Enasarco rientra quindi fra la tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, ma è l’unica tipologia di ente, nell’ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva di natura integrativa, che preveda però la contribuzione obbligatoria (quindi doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare anche all’INPS), eroga prestazioni previdenziali alla stessa stregua di qualsiasi altro fondo di previdenza di base, pubblico o privato che sia;
ciò ha da sempre rappresentato un’anomalia nel panorama del sistema previdenziale italiano, sollevando un contenzioso continuo (fra l’altro è attesa una sentenza emessa a sezioni unite dalla Corte di cassazione) e l’ultima in ordine temporale è l’ordinanza n. 2962 del 3 agosto 2011 del Tar del Lazio, che ha ribadito la propria giurisdizione e competenza in relazione alla fondazione Enasarco, sottolineando che ciò che rileva, non è la natura giuridica di Enasarco, ma la funzione che attraverso l’ente viene svolta, nella specie previdenziale, la cui pubblicistica è di immediata evidenza;
a differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria, agli iscritti Enasarco, è preclusa la totalizzazione, nonostante lo stesso ente rientri fra i soggetti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, perché come precisa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (direttiva del 2 marzo 2006): «per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all’ENASARCO ed all’INPS, in concreto non trova applicazione. Infatti, scopo della totalizzazione è coprire periodi di contribuzione diversi per i quali siano stati versati contributi previdenziali ad Enti gestori diversi. Per l’agente di commercio è invece contemporaneo l’obbligo d’iscrizione, e di versamenti dei contributi previdenziali, sia verso la Gestione Commercianti dell’INPS, sia verso la Fondazione ENASARCO. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione. Nel caso invece che, (per motivi che appaiono comunque di difficile realizzazione), una delle due contribuzioni (INPS o ENASARCO) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione»;
va precisato inoltre che paradossalmente, l’articolo 36 del regolamento della fondazione Enasarco prevede la restituzione del 30 per cento dei contributi versati solo nel caso di cambio di attività e di trasferimento ad altro fondo previdenziale integrativo obbligatorio, ma questa tipologia di fondi, come già sopra rilevato, non esiste nell’ordinamento pensionistico italiano, né sono in vista riforme in tal senso;
allo stato, quindi, un agente di commercio in caso di cessazione dell’attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all’Enasarco per non perdere contributi (versati obbligatoriamente) non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari, ma se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria (sette anni di anzianità maturati) o non ha la convenienza perché in età avanzata, le somme depositate presso l’Enasarco sono irrimediabilmente perse;
dall’ultima indagine effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla sostenibilità finanziaria degli enti exdecreto legislativo n. 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996 risultano esservi al 31 dicembre 2009 nell’ente Enarsarco la presenza di ben 588.704 posizioni di cosiddetti iscritti silenti. Fra questi si calcola che almeno 100.000 di queste posizioni hanno un’anzianità contributiva superiore ai 5 anni;
come riportato dal quotidiano Sole 24 Ore di sabato 1o giugno 2013 (supplemento Plus24 pagina 16) è stata avviata recentemente l’indagine dalla Covip, sebbene estesa a tutti gli enti a seguito del mandato di vigilanza sulle Casse ricevuto ex lege, sulle attività finanziarie della fondazione, che dovrebbe far luce sulle scelte effettuate da Enasarco, in particolare sui bondstrutturati e sulla valutazione degli stessi da parte dell’Ente;
l’ente Enasarco è stata fatta oggetto in questi ultimi anni di decine di atti di sindacato ispettivo, che chiedevano il superamento di questo ente o comunque le necessarie modifiche normative chiarendo definitivamente se trasformarla in previdenza integrativa con iscrizione su base volontaria e quindi con la possibilità di poter riscuotere quanto versato o con il conseguimento di una rendita al raggiungimento dei requisiti minimi previsti; primo obiettivo da garantire dovrebbe essere che sempre a contribuzione previdenziale versata corrisponda una prestazione in modo da non creare contribuzione silente –:
quali iniziative, anche normativa il Ministro interrogato intenda assumere per correggere questa evidente anomalia del sistema pensionistico italiano, qual è appunto la fondazione Enasarco, che da tempo, da più parti e soprattutto a tutela degli iscritti, si chiede venga sanata e resa coerente con il sistema previdenziale italiano. (5-00611)