Legge di Bilancio per gli agenti di commercio, facciamo chiarezza

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Legge di Bilancio per gli agenti di commercio, facciamo chiarezza
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La Legge di Bilancio 2021 approvata il 30 dicembre 2020 contiene una serie di misure anche per gli agenti di commercio. Fermo restando che entro i successivi 60 giorni dovranno essere emanati i relativi decreti attuativi che spiegheranno nel dettaglio le modalità/termini/condizioni di tali misure, cerchiamo di fare un minimo di chiarezza sin d’ora, rispetto a quanto circola sui mezzi di comunicazione e sui social. Parliamo in particolare di cassa integrazione per i lavoratori autonomi, di indennizzi per cessazione dell’attività commerciale, di un aumento della durata delle richieste di finanziamenti fino a 30.000€ garantiti dallo Stato e di esonero contributivo per l’anno 2021. Iniziamo col dire che la Cassa Integrazione Autonomi (cd. Iscro), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, non riguarda gli agenti di commercio (che sono iscritti nella sezione Commercianti dell’Inps ed all’Enasarco) ma tutti i lavoratori autonomi iscritti nella gestione Separata dell’Inps. Per quanto riguarda invece l’indennizzo per la cessazione dell’attività, che è stato pari nel 2020 a 516 euro, spetta anche agli agenti di commercio (in quanto iscritti alla gestione Commercianti dell’Inps). Attenzione, non spetta a chi svolge attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla L. 204/1985 e quindi non spetta a procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari e consulenti finanziari. La richiesta dell’indennizzo economico è subordinata al possesso di alcuni requisiti: l’aver compiuto almeno 62 anni, se uomini o almeno 57 anni, se donne; essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni (anche non continuativi) alla Gestione commercianti dell’Inps; aver cessato definitivamente l’attività commerciale; aver provveduto alla cancellazione della propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal REA. Quanto all’esonero contributivo, l’agente di commercio con un reddito complessivo relativo al 2019 non superiore a 50.000 € potrà non pagare nel 2021 i contributi fissi Inps, purché abbia subito un calo di fatturato nell’intero 2020 di almeno il 33% rispetto all’intero anno 2019. Attenzione, non è ancora chiaro se si tratterà di meri contributi figurativi (quindi validi solo ai fini dell’anzianità contributiva) o se saranno considerati utili anche ai fini del montante contributivo. In relazione infine ai prestiti fino a 30.000 euro garantiti dallo Stato, si prevede l’aumento della loro durata da 10 a 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2021) potrà chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni con il mero adeguamento del tasso d’interesse alla maggiore durata del finanziamento. Vogliamo sottolineare per chiarezza di tutti che finché non saranno emanati i decreti attuativi quanto sopra resta “sub-judice” ed è frutto dell’interpretazione degli esperti della nostra Associazione. Per maggiori informazioni sull’argomento rivolgersi alla sedi della Federagenti operative sul territorio.