L’omissione contributiva Enasarco non è reato

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L’omissione contributiva Enasarco non è reato
La posizione della cassazione favorisce le mandanti “malandrine”
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Purtroppo non è una novità, ma con la recentissima sentenza n. 31900 del 3 luglio 2017 la Cassazione conferma il suo orientamento ribadendo l’insussistenza del reato nel caso di omesso versamento dei contributi previdenziali a danno di un agente di commercio. Il caso riguardava un’azienda che aveva omesso i contributi previdenziali Enasarco per una cifra di poco inferiore ai 6000 euro. Come è noto il D. Lgs n. 8/2016, ha modificato l’articolo 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 recante Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, depenalizzando l’omissione contributiva laddove l’importo delle ritenute omesse è inferiore a 10.000 euro. Ma non è stata questa la motivazione principale su cui si sono concentrati i supremi giudici che invece, nell’occasione, hanno ribadito come la norma sopracitata si riferisca solo ed esclusivamente alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Conseguentemente risultano escluse dall’ambito di tale tutela, sia dal lato penale che amministrativo, le altre forme di ritenute previdenziali, quali ad esempio quella dell’Enasarco che ricadono nell’autonoma disciplina sanzionatoria ex art. 36 del Regolamento delle attività istituzionali Enasarco del 2013. Questa pronuncia evidenzia ancora di più la necessità di un intervento del legislatore per rafforzare le tutele a favore dell’agente anche e soprattutto in un campo così delicato e fondamentale come quello previdenziale. Si deve fare il possibile per garantire agli iscritti che le aziende rispettino gli obblighi di versamento e che la Fondazione vigili sulle posizioni assicurative operando incisivamente nei confronti delle preponenti inadempienti.