Novità sul “Collegato Lavoro”

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Novità sul “Collegato Lavoro”
Chi riceve disdetta deve contestarla entro 60 giorni
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Dal 31 dicembre 2011, cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti.

L’impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, dovrà essere formulata, a pena di nullità, entro 60 giorni e seguita dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo nei successivi 270 giorni.

Tali disposizioni secondo il dettato normativo si applicano: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d. lgs n. 368/01, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

Come abbiamo già segnalato lo scorso anno, in occasione dell’approvazione delle modifiche sopra citate il nuovo regime previsto per i licenziamenti individuali potrebbe interessare anche gli agenti di commercio in quanto secondo una possibile lettura già ventilata da alcuni interpreti ed addetti ai lavori della disposizione di legge, il nuovo regime di impugnazione dei licenziamenti opererebbe anche per il caso del recesso del preponente nel contratto di agenzia.

Se così fosse vi è il rischio che l’agente debba comunque procedere all’impugnazione formale del recesso entro i 60 giorni al fine di evitare di incorrere nella decadenza di cui appunto all’art. 32 della legge 183/10 e ciò anche se il recesso sia avvenuto senza formulazione di addebiti particolari all’agente.  Le conseguenze reali di tale interpretazione sarebbero gravissime perché, di fatto, l’agente che non impugna, con qualsiasi atto, il recesso comunicato dalla mandante (anche se operato senza contestazioni o addebiti all’agente) entro i 60 giorni, non può successivamente agire in giudizio contro l’azienda per la tutela dei suoi diritti, quando dovessero sorgere divergenze sul pagamento delle indennità o delle provvigioni, per la sopravvenuta decadenza dall’azione.

Purtroppo, nonostante il legislatore abbia posticipato di un anno l’entrata in vigore di tale regime non è intervenuto alcun chiarimento o rassicurazione che possa, senza possibilità di dubbio, escludere il contratto di agenzia dall’ambito di applicazione della norma, né vi è modo, allo stato, di sapere quale sarà l’indirizzo che i giudici (unici interpreti della legge) concretamente adotteranno. Vi è anche il rischio che l’orientamento non risulti omogeneo sul territorio nazionale e che una causa dichiarata improcedibile dal giudice del lavoro di Catania giunga regolarmente a conclusione davanti al giudice del lavoro di Treviso (sono solo esempi). La risposta definitiva potrebbe arrivare solo dalla Cassazione e solo tra alcuni anni. È per questo motivo che, nel frattempo, la Federagenti consiglia a tutti i colleghi che ricevono disdetta dall’azienda di procedere comunque alla contestazione nei termini, invitandoli in caso di dubbi o perplessità a rivolgersi presso le sedi sindacali territoriali.