Altra interrogazione PD su Enasarco

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Altra interrogazione PD su Enasarco
Sotto la lente, l'impossibilità di totalizzare i contributi per gli agenti iscritti alla Fondazione prima del 2012
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Interrogazione a risposta orale 3-00115 presentata da NICOLETTA FAVERO giovedì 6 giugno 2013, seduta n.036

“FAVERO, GATTI, GHEDINI Rita, LEPRI, ANGIONI, D’ADDA, PARENTE, SPILABOTTE, CASSON, DEL BARBA – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Premesso che:

la presente interrogazione ripropone una delicata e controversa questione, ancora insoluta, già sollevata dall’on. Gnecchi nel corso della XVI Legislatura con l’interrogazione 5-05368 indirizzata al Ministro in indirizzo;

l’articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che «Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12»;

la fondazione Enasarco rientra quindi nella tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), ma è l’unico ente, nell’ordinamento pensionistico italiano, per il quale si prevede una copertura contributiva di natura integrativa con la contribuzione obbligatoria (quindi doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare i contributi anche all’Inps);

a differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria, agli iscritti Enasarco è preclusa la totalizzazione dei periodi di contributi, nonostante lo stesso ente rientri fra i soggetti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, in quanto come precisa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella direttiva del 2 marzo 2006, per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all’Enasarco ed all’Inps, in concreto non trova applicazione. Infatti, scopo della totalizzazione è coprire periodi di contribuzione diversi per i quali siano stati versati contributi previdenziali ad enti gestori diversi. Per l’agente di commercio è invece contemporaneo l’obbligo d’iscrizione, e di versamento dei contributi previdenziali, sia verso la gestione commercianti dell’Inps, sia verso la fondazione Enasarco. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione. Nel caso invece in cui (per motivi che appaiono comunque di difficile realizzazione) una delle due contribuzioni (Inps o Enasarco) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione;

l’articolo 36 del regolamento della fondazione Enasarco prevede la restituzione del 30 per cento dei contributi versati solo nel caso di cambio di attività e di trasferimento ad altro fondo previdenziale integrativo obbligatorio, ma questa tipologia di fondi, come sopra rilevato, non esiste nell’ordinamento pensionistico italiano, né sono in vista riforme in tal senso;

allo stato, quindi, un agente di commercio, in caso di cessazione dell’attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all’Enasarco, per non perdere contributi (versati obbligatoriamente) non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari, ma, se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria (7 anni di anzianità maturati) o non ha la convenienza perché in età avanzata, le somme depositate presso l’Enasarco sono irrimediabilmente perse,

si chiede di sapere quali iniziative, anche normative, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di correggere la situazione relativa alla fondazione Enasarco, che, a parere degli interroganti, configura un’evidente anomalia nel sistema pensionistico italiano e che da tempo, da più parti e soprattutto a tutela degli iscritti, si chiede che venga sanata.”