Trasformazione del contratto da pluri a monomandatario e termine di preavviso da rispettare in caso di recesso

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Trasformazione del contratto da pluri a monomandatario e termine di preavviso da rispettare in caso di recesso
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Un agente di commercio  ha in corso un contratto di agenzia con una azienda. Per i primi 11 anni il rapporto è stato come plurimandatario, ma da settembre 2018, su richiesta  dell’azienda è diventato monomandatario. Dovendo interrompere il rapporto, l’agente ci chiede di quanti mesi deve essere il preavviso da comunicare alla mandante e se questa possa liberarsi immediatamente anche se l’agente vuole lavorare durante tale periodo.

Se il contratto richiama gli Accordi Economici Collettivi, cosa altamente probabile dal momento che l’istituto del pluri/monomandato trova la sua fonte di regolamentazione negli Accordi Economici Collettivi e non nel codice civile, i mesi di preavviso che l’agente deve dare sono cinque. Se invece – ma lo riteniamo improbabile – il contratto è regolato esplicitamente sul punto dal codice civile i mesi di preavviso da dare saranno sei, dal momento che il contratto di agenzia in esame è in vigore da più di sei anni.

L’applicazione o meno degli AEC rileva anche in relazione alla risposta da dare al secondo quesito.

Infatti, in caso di valenza degli AEC, è facoltà della parte che riceve disdetta (in questo caso l’azienda mandante), comunicare all’altra (cioè, in questo caso, all’agente), entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di risoluzione, la volontà di rinunciare in tutto o in parte al periodo di preavviso, senza che ciò comporti per nessuna delle parti l’obbligo di corrispondere la relativa indennità sostitutiva (vds. art. 10 terz’ultimo comma dell’AEC Commercio 2009: “La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione” o l’art. 9 penultimo comma dell’AEC Industria 2002 “La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione“).

Nel caso in cui invece il contratto richiami solo la disciplina del codice civile, non è prevista la possibilità per la parte ricevente la comunicazione di disdetta, di liberarsi rinunciando al periodo di preavviso, con la conseguenza che laddove lo facesse, l’agente ben potrebbe agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da tale condotta della mandante (in questo caso l’indennità di mancato preavviso rappresenta una quantificazione convenzionale del danno subito dalla parte, ferma la possibilità di dimostrare l’esistenza di un danno maggiore).