Senza un contratto di agenzia firmato le indennità di fine rapporto sono in pericolo?

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Senza un contratto di agenzia firmato le indennità di fine rapporto sono in pericolo?
Federagenti - Senza contratto firmato significa non aver diritto alle indennità?
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Domanda. Sono circa 9 anni che collaboro con una azienda senza aver mai sottoscritto alcun contratto; la zona ed i clienti mi sono stati assegnati all’inizio della collaborazione con una lettera dell’allora titolare dell’azienda, mentre gli importi provvigionali mi vengono comunicati annualmente insieme al campionario dei prodotti. Partecipo a tutte le riunioni aziendali e, fino a quando si poteva, mi recavo alle fiere, anche fuori dal territorio nazionale. Fatturo periodicamente (fino al 2019 almeno 10 fatture annue) e l’azienda liquida regolarmente le mie provvigioni versando anche i contributi (in 4 anni ho raggiunto addirittura il massimale). Ovviamente posso provare il rapporto grazie a centinaia di mail, sms e messaggi whatsapp. Potrebbero esserci problemi per le eventuali indennità all’atto della cessazione del rapporto?

Risposta: Ancora oggi non sono rari i casi di rapporti non formalizzati per iscritto, ma il suo caso sembra un po’ anomalo sia per la durata, sia per quella che sembra essere la rilevanza economica e stabilità del rapporto. Per quanto il codice civile richieda che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto, sul punto gli AEC forniscono una interpretazione ampia ritenendo assolto l’onere quando il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi (vds articolo 2 comma 4 AEC Commercio del 26.02.2009). Il versamento dei contributi ed il probabile versamento del FIRR (che però farebbe bene ad accertare) forniscono ulteriori seri indizi dell’esistenza di un rapporto agenziale e l’intero quadro descritto non fa ritenere, almeno al momento, che possano sorgere problemi sulla spettanza delle indennità all’atto dello scioglimento del rapporto sempre che lo stesso termini per cause che la legittimano a richiederle.