Da maggio di quest’anno è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Lgs n. 81/2025 e nel successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2026, per cui gli agenti di commercio possono consultare il proprio modello di dichiarazione precompilato per l’anno 2025, direttamente accedendo nella propria area riservata.
La precompilata è però, solo una base di lavoro e non può essere inviata senza le opportune verifiche apportando, ove del caso, le necessarie integrazioni e modifiche. Il problema principale nasce dal venir meno all’obbligo di invio della Certificazione Unica, che riportava tutte le provvigioni incassate nell’anno, infatti a partire dal periodo d’imposta 2024, le aziende mandanti sono esonerate dall’invio della CU per gli agenti di commercio in regime forfettario. Per popolare il quadro LM della precompilata, il fisco quindi si affida esclusivamente ai dati che provengono dalla fatturazione elettronica, riportando la somma delle fatture emesse nell’anno 2025. Questo meccanismo crea un pericolo concreto per gli agenti di commercio in regime forfettario, il cui reddito si determina per cassa, nel quadro LM infatti, deve confluire solo la somma delle provvigioni effettivamente incassate nell’anno 2025, il cui totale può essere diverso dal totale delle fatture emesse nello stesso anno.
L’Agenzia delle Entrate, non conoscendo le date dei flussi finanziari, inserisce nella precompilata tutte le fatture emesse dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025. Il rischio è tassare importi non ancora incassato e superare la soglia limite di permanenza di 85.000 euro.
Ricordiamo infatti che il regime forfettario (Legge 190/2014) continua ad avere la soglia di permanenza pari a 85.000 euro e l’obbligo di monitorare le cause ostative (regimi IVA speciali, partecipazioni, attività prevalente verso ex datori di lavoro). Unica novità di rilievo per il biennio 2025-2026 è stato l’innalzamento a 35.000 euro del limite di spesa per dipendenti, collaboratori e per lavoro dipendente o assimilato.
Per gli agenti di commercio forfettari che devono compilare la dichiarazione dei redditi 2026 per l’anno 2025, diventa quindi obbligatorio verificare l’estratto conto e riconciliare i dati dichiarando solo le fatture di provvigioni effettivamente incassate.
Un secondo fronte critico riguarda la gestione dei contributi previdenziali, Inps ed Enasarco, che nella dichiarazione dei redditi sono oneri deducibili che vanno detratti dal reddito prima di calcolare le imposte. Nel modello precompilato, i versamenti Inps effettuati nel 2025 vengono spesso inseriti automaticamente tra gli oneri deducibili ordinari (nel rigo RP21), mentre per i forfettari la quota riferibile all’attività va inserita nei righi dedicati del quadro LM (in particolare il rigo LM35), dove vengono dedotti dal reddito, calcolato applicando il coefficiente di redditività previsto per la categoria pari al 62%, prima di applicare l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% se si tratta di start up. Inoltre, dato ancora più grave la precompilata ignora totalmente i contributi versati all’Enasarco, la cui quota a carico dell’agente, trattenuta e versata dalle mandanti e che come i contributi Inps sono considerati oneri deducibili. Questi ultimi non sono tracciati nel flusso automatico e devono essere aggiunti manualmente nella dichiarazione degli agenti di commercio, importante è far certificare ad ogni mandante la quota versata per conto dell’agente, che potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate in caso di controllo sulla dichiarazione. In conclusione, la precompilata 2026 è un utile strumento di base, ma richiede un’attenta analisi e controllo per restituire una dichiarazione fedele alla reale situazione economica dell’agente di commercio.