Interrogazione parlamentare prima firmataria Gnecchi (PD)

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Interrogazione parlamentare prima firmataria Gnecchi (PD)
Il 21 settembre 2011, sull'anomalia del sistema previdenziale Inps/Enasarco
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GNECCHI, BELLANOVA, BOCCUZZI, DAMIANO, CODURELLI, GATTI, RAMPI e SCHIRRU. –

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

– Per sapere – premesso che:

con l’articolo 18 comma 13 della legge n. 111 del 2011 si è ribadito che: «Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12»;

la fondazione Enasarco rientra quindi fra la tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, ma è l’unica tipologia di ente, nell’ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva di natura integrativa, che preveda la contribuzione obbligatoria (quindi doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare anche all’INPS), eroga prestazioni previdenziali alla stessa stregua di qualsiasi altro fondo di previdenza di base, pubblico o privato che sia;

ciò ha da sempre rappresentato un’anomalia nel panorama del sistema previdenziale italiano, sollevando un contenzioso continuo (fra l’altro è attesa una sentenza emessa a sezioni unite dalla Corte di cassazione) e l’ultima in ordine temporale è l’ordinanza n. 2962 del 3 agosto 2011 del Tar del Lazio, che ha ribadito la propria giurisdizione e competenza in relazione alla fondazione Enasarco, sottolineando che ciò che rileva, non è la natura giuridica di Enasarco, ma la funzione che attraverso l’ente viene svolta, nella specie previdenziale, la cui pubblicistica è di immediata evidenza;

a differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria, agli iscritti Enasarco, è preclusa la totalizzazione, nonostante lo stesso ente rientri fra i soggetti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, in quanto come precisa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (direttiva del 2 marzo 2006): «per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all’ENASARCO ed all’INPS, in concreto non trova applicazione. Infatti, scopo della totalizzazione è coprire periodi di contribuzione diversi per i quali siano stati versati contributi previdenziali ad Enti gestori diversi. Per l’agente di commercio è invece contemporaneo l’obbligo d’iscrizione, e di versamenti dei contributi previdenziali, sia verso la Gestione Commercianti dell’INPS, sia verso la Fondazione ENASARCO. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione. Nel caso invece che, (per motivi che appaiono comunque di difficile realizzazione), una delle due contribuzioni (INPS o ENASARCO) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione»;

va precisato inoltre l’articolo 36 del regolamento della fondazione Enasarco prevede la restituzione del 30 per cento dei contributi versati solo nel caso di cambio di attività e di trasferimento ad altro fondo previdenziale integrativo obbligatorio, ma questa tipologia di fondi, come già sopra rilevato, non esiste nel nostro ordinamento pensionistico, né sono in vista riforme in tal senso;

allo stato, quindi, un agente di commercio in caso di cessazione dell’attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all’Enasarco per non perdere contributi (versati obbligatoriamente) non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari, ma se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria (sette anni di anzianità maturati) o non ha la convenienza perché in età avanzata, le somme depositate presso l’Enasarco sono irrimediabilmente perse -:

quali iniziative, anche normative il Ministro interrogato intenda assumere per correggere questa evidente anomalia del sistema pensionistico italiano, quale è appunto la fondazione Enasarco, che da tempo, da più parti e soprattutto a tutela degli iscritti, si chiede venga sanata.
(5-05368)