Inps, esteso anche al biennio 2017-18 l’Indennizzo per cessazione attività commerciale

FederAgenti > Notizie > Inps, esteso anche al biennio 2017-18 l’Indennizzo per cessazione attività commerciale
Inps, esteso anche al biennio 2017-18 l’Indennizzo per cessazione attività commerciale
Le sedi Federagenti sono a disposizione per chiarimenti
Condividi questo Articolo su:

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale che prevedeva l’erogazione di un importo mensile a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età a seguito della cessazione definitiva dell’attività commerciali istituita con d. lgs n. 207/1996 è stata in vigore con successivi interventi normativi sino al 31 dicembre 2016, allorquando la misura, a causa della mancata copertura finanziaria, non fu riconfermata per l’anno successivo. L’indennizzo è stato poi ripristinato con la legge n. 145/2018 per l’anno finanziario 2019. Nello specifico, la finanziaria 2019 reintroduceva l’istituto in parola senza modifiche rispetto alla precedente previsione normativa. La legge nulla diceva però in relazione al biennio precedente e pertanto continuavano a rimanere esclusi dal beneficio coloro che avevano cessato l’attività commerciale nel biennio 2017-2018.
La questione è stata risolta con la legge n. 128/2019, con la quale è stato convertito in legge il d.l n. 101/2019, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.
L’art. 11-ter del d.l. n. 101/2019 infatti prevede che per “sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale… l’indennizzo di cui all’art 1 del d. lgs. n. 207/96, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.
Con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 pertanto l’INPS ha fornito indicazioni per il riesame delle domande di indennizzo, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la cessazione definitiva dell’attività commerciale relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Pertanto per effetto della disposizione normativa sopra citata possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.lgs n. 207/1996 (cioè i requisiti precedentemente previsti per percepire l’indennizzo).
L’INPS chiarisce nella circolare che, stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019 e che per quanto riguarda le domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge rigettate con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, le stesse dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Alla luce di tali considerazioni consigliamo quindi a coloro che hanno fatto domanda per l’indennizzo in relazione ad una cessazione avvenuta nel biennio in oggetto, qualora non ricevessero nelle prossime settimane la prescritta comunicazione di riesame da parte dell’Istituto di previdenza, di rivolgersi alla sede Federagenti più vicina per valutare l’opportunità di inoltrare una richiesta di chiarimenti all’INPS.