Il giudice competente nel contratto di agenzia

FederAgenti > Notizie > Il giudice competente nel contratto di agenzia
Il giudice competente nel contratto di agenzia
La differenza tra agente individuale e società di agenzia
Federagenti - Il Foro competente degli agenti di commercio
Condividi questo Articolo su:

Non sono rari i contratti di agenzia in cui viene previsto quale foro competente per l’eventuale causa il tribunale del luogo in cui ha sede l’azienda. Spesso la formula usata in contratto, non priva di una certa solennità, recita: “Per qualunque controversia derivante dal presente incarico si pattuisce espressamente l’esclusiva competenza del Foro di …….” . Sul punto vogliamo ricordare  che nel caso di agente che opera in forma individuale si presume sempre la competenza del giudice del lavoro in quanto al rapporto di agenzia si applicano per espressa previsione del legislatore (art. 409 cpc) le norme processuali sul rito del lavoro. Precisamente l’art. 413 del codice di procedura civile prevede che competente per territorio per le controversie di agenzia sia il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio e che siano nulle eventuali clausole derogative. La disposizione vale anche nel caso in cui la clausola sia fatta sottoscrivere espressamente all’agente, come nel caso delle c.d. clausole vessatorie, in quanto si tratta di una nullità assoluta ed insanabile. Ovviamente tale tutela opera solo nei confronti degli agenti individuali e non anche per le società di agenzia, non essendo a quest’ultimi soggetti estensibili le tutele del lavoro subordinato.  È vero, che vi sono dei casi in cui a fronte della presenza di una compagine sociale non è riscontrabile l’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale ed anzi l’attività risulta di fatto prestata in forma  prevalentemente personale da uno solo dei soci. In questi casi, però, l’eventuale clausola derogativa della competenza è valida e la giurisprudenza concorda nel ritenere che poiché l’esistenza di una compagine sociale comporta una presunzione dell’insussistenza del carattere prevalentemente personale spetti eventualmente all’agente fornire prova contraria, al fine di vedersi applicare le norme sul rito del lavoro.