Per il calcolo del preavviso, quale riferimento temporale va preso: il momento della disdetta o la fine del rapporto lavorativo?

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Domanda: Sono un agente monomandatario ed ho un contratto che richiama l’AEC Commercio. Dopo 8 anni l’azienda mi ha comunicato disdetta dandomi un preavviso di 6 mesi, ma, in realtà così facendo il rapporto terminerà quando avrò maturato un’anzianità di 9 anni (9 anni e 2 mesi per la precisione). Ho letto l’AEC e per i rapporti di durata superiore ai 9 anni il preavviso dovrebbe essere di 8 mesi. Ne ho parlato con l’azienda che invece continua a sostenere che i mesi di preavviso sono 6. È corretto?

Risposta: Le confermiamo che l’operato dell’azienda è corretto ed il termine di preavviso spettante nel caso di specie è di 6 mesi. L’art. 10 dell’AEC Commercio del 20 febbraio 2009 prevede infatti al 3° comma che: “Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso”. Pertanto poiché lo stesso articolo prevede che otto mesi di preavviso spettino solo per rapporti dal “nono anno di durata del rapporto in poi” e poiché alla data di ricevimento della comunicazione di recesso l’anzianità contrattuale era pari a 8 anni e 9 mesi il preavviso dovuto sarà di 6 mesi come comunicato dalla ditta mandante.