Patto di non concorrenza ed esclusiva, occhio a non confondersi

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Patto di non concorrenza ed esclusiva, occhio a non confondersi
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Domanda: attualmente ho un contratto con la mandante che non prevede nulla relativamente al patto di non concorrenza. Sono in contatto con un’altra azienda che commercializza qualche articolo simile e che mi ha proposto un nuovo mandato per una regione diversa dalla quella in cui opero con l’attuale azienda. Se accetto commetto una irregolarità.

Risposta: preliminarmente occorre fare chiarezza: la questione qui non è relativa al patto di non concorrenza, ma all’esclusiva. Il patto di non concorrenza dispiega i suoi effetti successivamente alla conclusione del contratto ed è quella clausola che vieta ad un agente di assumere dopo l’interruzione del contratto con la mandante, incarichi con altre aziende in concorrenza con la prima. Tale clausola può avere una durata massima di due anni e deve essere retribuita. La questione che qui invece rileva è l’esistenza o meno dell’esclusiva a favore dell’azienda in corso di rapporto. Normalmente l’agente, in vigenza del contratto di agenzia, non può firmare mandati con aziende in concorrenza nel rispetto degli obblighi sanciti dall’articolo 1743 c.c., in caso contrario si configurerebbe la violazione dell’esclusiva con conseguente facoltà della mandante di risolvere il contratto per fatto e colpa dell’agente. Normalmente l’esclusiva riguarda la stessa zona e gli stessi clienti, per cui un agente potrebbe operare  con altra azienda in una zona diversa, salvo patto contrario. Perché vi sia concorrenza, secondo gli accordi economici collettivi vigenti, i prodotti devono essere simili, perché è da escludersi concorrenza quando “l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi ed infungibili tra loro”. Spesso, nella pratica, in alcuni settori queste situazioni sono di fatto tollerate dalle ditte mandanti, ma – per evitare spiacevoli sorprese, tipo una risoluzione in tronco per giusta causa – noi suggeriamo di regolarizzare queste situazioni con una formale presa d’atto da parte delle mandanti stesse.