Patto di non concorrenza post contrattuale

FederAgenti > Notizie > Patto di non concorrenza post contrattuale
Patto di non concorrenza post contrattuale
Condividi questo Articolo su:

Domanda: A giugno 2024 ho ricevuto disdetta con preavviso dall’azienda ed il rapporto si è definitivamente chiuso il 16 dicembre. Mi sono state pagate tutte le indennità compresa quella relativa al patto di non concorrenza della durata di 18 mesi. Il mio contratto prevedeva come zona l’intero Abruzzo e l’azienda che mi ha comunicato la disdetta opera, in relazione al Lazio, solo nelle province di Roma, Viterbo e Rieti. I primi di febbraio ho ricevuto una interessante proposta da un’azienda dello stesso settore che opera nel Lazio. Avendogli prospettato la mia situazione la stessa vorrebbe assegnarmi provvisoriamente le province di Latina e Frosinone e successivamente anche quelle di Viterbo e Rieti, dove, è presente anche la mia vecchia azienda.  Ho riletto la lettera che l’azienda mi ha inviato dopo il pagamento delle indennità e c’è scritto che mi devo astenere da qualsiasi attività in concorrenza per 18 mesi, pena la restituzione di quanto percepito oltre il risarcimento dei danni. Che posso fare per non incorrere in problemi?

 

Risposta: Come è noto se il preponente non vuole che l’agente, una volta cessato il rapporto, possa intraprendere un’attività in concorrenza (non solo in forma agenziale, ma sotto qualsiasi forma di intermediazione commerciale in genere) ha a sua disposizione lo strumento offerto dall’art. 1751 bis del codice civile. In sostanza quindi può stipulare con l’agente un patto di non concorrenza post contrattuale. In forza di tale patto è fatto divieto all’agente di svolgere attività in concorrenza con il preponente per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia. Ovviamente data la forte compressione che un tale patto comporta dei diritti dell’agente, il legislatore ha voluto porre dei limiti stringenti e questi sono tutti enunciati nel primo comma dell’articolo sopra citato in base al quale “Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto … deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e …. non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto”. L’accettazione di tale limitazione “comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale”.

Tralasciando altri aspetti che non rilevano nel suo caso, quali la legittimità o meno di un’eventuale clausola con cui la preponente si fosse conservata la facoltà di attivare o meno il patto all’atto della cessazione o la validità di un patto privo di corrispettivo in favore dell’agente, quello che a noi interessa, nel caso di specie, è l’ambito di operatività e vigenza della clausola. Ebbene il primo comma dell’art. 1751 bis è chiaro nel limitare la validità del patto sottoscritto tra le parti alla “medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia”.

Nel suo caso quindi poiché il vecchio contratto con l’azienda ricomprendeva solo la regione dell’Abruzzo non solo lei potrà sin da subito sottoscrivere con l’azienda concorrente un contratto di agenzia che ricomprende le province di Frosinone e Latina, ma se è interesse comune (suo e della nuova mandante) farla operare in una zona più ampia del Lazio, il nuovo contratto potrà prevedere sin da subito e senza problemi di ipotetiche violazioni degli obblighi assunti, di assegnarle anche le province di Viterbo e Rieti. Le segnaliamo infine che, trascorsi i 18 mesi dalla cessazione del rapporto con la vecchia azienda, lei potrà tranquillamente tornare ad operare, per la nuova, anche nella sua vecchia zona dell’Abruzzo.