Spesso riceviamo richieste di chiarimenti in relazione alla legittimità del recesso comunicato dalla preponente durante il periodo di gravidanza. Purtroppo ogni volta dobbiamo ricordare come il divieto legislativo di risoluzione del rapporto dettato dall’art. 54 d. lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della maternità sia espressamente previsto solo in favore delle lavoratrici subordinate e non anche delle lavoratrici autonome (quali sono appunto le agenti e rappresentanti di commercio). Inoltre le disposizioni civilistiche in materia di contratto di agenzia nulla stabiliscono sul punto, ma anzi affermano un potere di libero recesso (con preavviso) a favore di entrambe le parti. Pertanto anche laddove la mandante abbia preso tale decisione a fronte dello stato di gravidanza in cui versa l’agente, ciò non comporta l’esistenza di un illecito motivo di discriminazione nei confronti della stessa. Le norme sono contemperate dalle previsioni contenute negli AEC di settore che prevedono la possibilità (su richiesta dell’agente) di sospendere il rapporto per la durata massima di 8 mesi e la possibilità in tale periodo per l’azienda (che si dovrà astenere dal risolvere il rapporto) di utilizzare altro agente nella zona di competenza dell’agente-madre. Ovviamente le provvigioni relative agli ordini raccolti nel periodo saranno di competenza dell’agente sostituto e quindi, in sostanza, anche tale norma non appresta alcuna ulteriore tutela all’agente-madre, ma si limita unicamente a posticipare l’eventuale data di cessazione del rapporto.
FederAgenti > Notizie > Recesso ammesso nei confronti delle agenti-madri
Recesso ammesso nei confronti delle agenti-madri