Ci chiedete spesso di sapere a carico di chi sono le spese (viaggio e soggiorno) quando l’azienda convoca delle riunioni in sede. In linea di massima se il contratto individuale non prevede nulla di specifico si deve far riferimento alla fonte normativa richiamata dal contratto stesso (codice civile o AEC di Settore e/o categoria). Ecco cosa prevedono sul punto la disposizione codicistica e le varie norme pattizie:
L’ultimo comma dell’art. 1748 codice civile prevede che: “L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”
L’articolo 5 dell’AEC del settore commercio del 20.3.2009 stabilisce che:
1. L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l’esercizio dell’attività svolta ai sensi dell’art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.
2. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale
Simile l’art. 8 dell’AEC del settore Industria del 20.3.2002 “L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario.
Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco.”
Diversa la disposizione contenuta nel nuovo AEC Federagenti siglato in data 22.4.2013 che in maniera più dettagliata prevede all’art. 8 che: All’Agente non compete alcun compenso per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, fiere o eventi commerciali in genere che si svolgano anche fuori dalla zona di sua competenza, ma se la mandante richiede la partecipazione dell’Agente, le relative spese dovranno essere interamente rimborsate dalla Preponente all’Agente dietro presentazione di idonea documentazione contabile.”