DOMANDA: La mia mandante mi ha chiesto di firmare un nuovo contratto, ma l’intestazione non è quella solita. La società mandante indicata ha partita iva diversa rispetto a quella della preponente con cui ho firmato il mio iniziale contratto di agenzia. Posso firmare? Non rischio nulla in termini di indennità di cessazione rapporto?
RISPOSTA: Le mandanti spesso chiedono all’agente di firmare un nuovo contratto a nome di un’altra società sostenendo che ci sia continuità e che quindi per questo motivo non pagheranno le indennità di cessazione rapporto che invece salderanno quando si chiuderà definitivamente il rapporto.
Gli agenti spesso accettano tale situazione e firmano immaginando che, non essendoci alcun cambiamento nella compagine sociale, nella sede, nei contatti tutto sia uguale a prima e quindi sia veramente un rapporto continuativo.
Purtroppo, non è così. In queste occasioni va attenzionata l’intestazione della nuova preponente per capire se si tratta di un semplice cambio di ragione sociale o se ci si trova di fronte ad una nuova mandante completamente diversa dalla precedente.
In questo secondo caso è fondamentale che venga chiaramente attestata l’esistenza della continuità e ciò può avvenire in due modi:
O nel nuovo contratto da firmare si statuisce che : “Il presente mandato segue, senza soluzione di continuità, il precedente sottoscritto con… a far data dal… pertanto ai fini delle indennità di cessazione rapporto e di mancato preavviso l’anzianità lavorativa decorre dal… (stessa data di cui sopra)”.
Oppure le parti devono sottoscrivere in concomitanza al nuovo mandato una scrittura privata in cui si precisa quanto indicato al primo punto.
Pertanto per rispondere al collega in merito alle indennità di cessazione rapporto, è necessario che in uno dei due modi sopra citati venga attestata la continuità del rapporto altrimenti si rischia di percepire, alla momento della cessazione del rapporto, le indennità conteggiate solo sul secondo mandato.
Non cambia nulla invece in merito all’aspetto contributivo dato che la forma dell’agente rimane la stessa.
È importante poi che la mandante faccia le dovute comunicazioni in tal senso anche all’Enasarco in modo che la Fondazione abbini il FIRR versato dalla prima mandante a quello che verserà la seconda così da liquidare il tutto alla definitiva interruzione del mandato.