Domanda: Da cinque anni ho un contratto in cui non è previsto un fisso mensile che però di fatto mi viene da sempre corrisposto come anticipo, ma l’accordo tra noi intercorso prevede che in realtà sia un compenso minimo. Inizialmente l’azienda a fine anno mi inviava una lettera con cui attestava che in relazione al periodo precedente non vi era alcun conguaglio provvigionale da operare ed io restituivo tale comunicazione controfirmata per approvazione ed accettazione. Negli ultimi due anni con riferimento agli anni 2019 e 2020 però non ho ricevuto nulla ed a seguito di mia richiesta scritta, l’azienda ha detto che sta predisponendo i conteggi per i conguagli. Cosa posso fare?
Risposta: Il problema potrebbe esistere ed essere serio e sfociare nell’obbligo di restituzione di quanto percepito dall’agente in eccedenza rispetto all’effettivo importo delle provvigioni maturate. Se lei non riesce provare che il fisso mensile le veniva corrisposto dalla mandante a titolo di retribuzione minima garantita (ed a tal fine le lettere di conguaglio in suo possesso potrebbero non essere sufficienti, ma anzi addirittura controproducenti), non resta, probabilmente che accedere alla soluzione che appare più in linea con il dettato normativo di riferimento. Nel caso è senz’altro indubbio che la retribuzione nel contratto di agenzia è ordinariamente connessa al numero di affari promossi/ conclusi da cui consegue un diritto dell’agente ad un compenso proporzionalmente maggiore quanto più numerosi sono gli affari promossi e corrispondentemente un diritto della preponente ad effettuare un conguaglio laddove gli importi corrisposti siano maggiori alle provvigioni maturate. Sul punto si evidenzia una giurisprudenza di legittimità risalente, ma ancora prevalente e seguita da gran parte della dottrina per la quale, in relazione al rapporto di agenzia, il compenso fissato unicamente mediante retribuzione fissa “non sarebbe ortodosso in quanto verrebbe snaturata la figura dell’agente quale lavoratore indipendente che assume su di sé il rischio del guadagno”. Proprio per tale motivo noi sconsigliamo sempre di siglare accordi o contratti in cui siano presenti ambiguità sulle modalità di corresponsione delle somme. Laddove preponente ed agente sono d’accordo sul riconoscimento di una retribuzione minima garantita è necessario che ciò emerga testualmente dalla clausola contrattuale e soprattutto che all’esito della contabilizzazione e liquidazione della provvigione il titolo “compenso fisso minimo garantito” (o denominazione similare) emerga chiaramente in fattura.