La differenza tra un contratto con o senza soluzione di continuità. Quale proporre per non perdere le indennità di fine rapporto

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La differenza tra un contratto con o senza soluzione di continuità. Quale proporre per non perdere le indennità di fine rapporto
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DOMANDA: Buonasera, insieme ad un collega abbiamo aperto una società di agenzia in nome collettivo a cui dovremmo passare tutti i mandati che intratteniamo già come agenti individuali. Come dobbiamo operare per effettuare questo passaggio senza rischiare di perdere qualcosa?

 

RISPOSTA: Buonasera. Innanzitutto, va detto che, se un mandato viene trasferito non si chiude.

Dopodiché va precisato che, se un mandato intrattenuto tra le vostre attuali ditte individuali e la mandante deve essere trasferito “senza soluzione di continuità” alla società che avete costituito insieme è necessario che le parti sottoscrivano una scrittura privata in tal senso.

Passaggio senza soluzione di continuità, contrariamente a quanto sembrerebbe, significa che il nuovo mandato continua rispetto al precedente e che quindi in occasione della chiusura del nuovo rapporto si prenderà come anzianità lavorativa e contributiva quella decorrente dalla data di stipula dell’iniziale rapporto.

Ne segue che il rapporto nato con la ditta individuale non si interromperà ma continuerà con la società in nome collettivo che avete costituito.

Quindi il FIRR (indennità risoluzione rapporto), l’indennità di clientela e l’eventuale indennità meritocratica non vanno corrisposti nel momento del trasferimento, ma – in presenza delle condizioni previste dalla legge e dagli AEC – solo in occasione della cessazione del mandato che avverrà tra la società di agenzia e la mandante in futuro.

Tra l’altro tale passaggio di mandato va comunicato all’Enasarco attraverso il mod. 511 al quale va altresì allegata la scrittura privata sottoscritta. Al ricevimento di tale modello la Fondazione provvederà a bloccare il FIRR precedentemente accantonato a nome della ditta individuale perché dovrà corrisponderlo alla società solo quando appunto cesserà il mandato con questa.

Nel momento in cui l’Enasarco istruisce la pratica va a modificare anche l’aspetto contributivo perché dalla data del “passaggio” i contributi versati dalla mandante, trattandosi di una snc, verranno messi a carico di tutti i soci della società.

Ovviamente tali indicazioni sono valide anche nel caso in cui il passaggio del mandato avviene da società a ditta individuale.