Domanda: Ho ricevuto una interessante proposta lavorativa e devo liberarmi al più presto dai 2 contratti attualmente in essere. Il più vecchio è stato siglato nel 2014, mentre l’altro a febbraio del 2021. Entrambi richiamano l’AEC commercio. Che preavviso devo dare? E qualora volessi posso liberarmi anticipatamente? In caso affermativo come posso sapere qual è l’importo esatto da versare? La ditta mandante ha degli obblighi verso di me? Poiché ho letto l’AEC e ho visto che regolamenta il patto di non concorrenza, questo è sempre valido o deve essere espressamente previsto nel contratto individuale che ho firmato?
Risposta: Cominciamo a rispondere dall’ultima delle domande poste: il patto di non concorrenza post-contrattuale per essere valido e vincolarla deve essere previsto espressamente nel suo contratto, se non c’è la mandante non può pretendere alcunché.
Il periodo di preavviso previsto dall’AEC Commercio nel caso di dimissioni dell’agente è sempre pari a 3 mesi. Si può liberare anticipatamente, ma in tal caso dovrà versare alle aziende l’indennità di mancato preavviso calcolata sulla media annua provvigionale dell’anno o dei 12 mesi precedenti alla cessazione (calcolo: media annua provvigionale / 12 x 3). Ovviamente le consigliamo di non optare per tale soluzione e se ha veramente necessità di liberarsi nel più breve tempo possibile le consigliamo di comunicare disdetta con preavviso chiedendo esplicitamente all’azienda se vuole che lavori il periodo di preavviso o non preferisca invece liberarla anticipatamente.
Se la mandante, nei 30 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, esercita la facoltà di liberarla dall’obbligo di lavorare il periodo di preavviso, lei sarà libero senza necessità di corrispondere alcunché a titolo di indennità sostitutiva. Se non risponderà lei sarà tenuto a rispettare il preavviso o potrà decidere di liberarsi anticipatamente, ma avendo già lavorato almeno un mese l’indennità da corrispondere sarà più bassa.
Per quanto riguarda gli obblighi delle mandanti questi si limiteranno alla corresponsione delle provvigioni residue maturate ed in corso di maturazione, nonché al versamento del FIRR relativo al 2024 che non sarà versato alla Fondazione, ma direttamente a lei (gli anni precedenti invece dovrebbero già essere stati versati all’Enasarco in quanto il termine per il versamento scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento). Le dimissioni comportano infatti la perdita del diritto all’indennità suppletiva ed all’indennità meritocratica.
Per maggiori informazioni e per l’eventuale esame della documentazione in suo possesso la invitiamo a contattare la sede Federagenti a lei più vicina.