Interrogazione parlamentare di Ciccanti (UDC)

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Interrogazione parlamentare di Ciccanti (UDC)
Lo scorso 24 novembre 2008, sull'investimento in "Anthracite" di 780 milioni di euro compiuto da Enasarco
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CICCANTI. –

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell’economia e delle finanze.

– Per sapere – premesso che:

come si è appreso dal settimanale Espresso n. 45 del 13 novembre 2008, «virus dei fondi pensione», alcuni enti previdenziali sono stati pesantemente coinvolti dalla crisi finanziaria che ha coinvolto alcune grandi banche d’affari americane;

generalmente le Casse di Previdenza sono considerati clienti professionali dalle Banche estere ai fini della Normativa MIFID Markets in Financial Instrument Directive;

ai sensi di questa normativa il cliente può essere classificato dall’intermediario che presta nei suoi confronti servizi ed attività di investimento come «cliente a dettaglio», oppure come «cliente professionale»;

a ciascuna di tali categorie corrisponde una regolamentazione ed un livello di protezione parzialmente differente rispetto alle altre;

un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume;

la classificazione di cliente professionale comporta un minore livello di tutela rispetto alla normativa prevista per i clienti al dettaglio;

nei confronti dei clienti professionali gli intermediari non sono tenuti all’osservanza dei seguenti obblighi:

a) obbligo di osservare determinate condizioni di correttezza e trasparenza nelle informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie o promozionali, fornite dal cliente;

b) obbligo di informare i clienti sull’intermediario stesso e sui servizi svolti;

c) obbligo di fornire in tempo utile informazioni sui termini degli accordi contrattuali da concludere e sui relativi servizi di investimento ivi disciplinati;

d) obbligo di fornire informazioni su alcune misure adottate per la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela;

e) obbligo di fornire informazioni sui costi ed oneri gravanti sul cliente per la prestazione dei servizi e delle attività svolte;

f) obbligo di fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato;

g) obbligo di concludere per iscritto i contratti con il cliente per la prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza;

h) obbligo di fornire ai clienti informazioni sugli ordini eseguiti per loro conto entro un termine massimo;

i) obbligo di rendicontare entro periodi prefissati i risultati della gestione di portafogli e di includere determinate informazioni nella rendicontazione periodica, nonché altri obblighi aggiuntivi riguardanti le singole operazioni di gestione e le operazioni con passività potenziali;

le Casse Previdenziali ENASARCO, EPPI, ENPACL, EPAP negli anni scorsi avevano sottoscritto le obbligazioni cosiddette «a capitale garantito» emesse da Antrhacite, in un veicolo creato ad hoc alle Cayman. L’investimento complessivo sfiorava il miliardo di euro, solo che la garanzia del rimborso era prestata dalla Lehman Brothers, la celebre banca d’affari statunitense fallita a metà settembre;

sempre nello stesso articolo si legge che la sola garanzia del capitale poteva costare 1,5 per cento oltre le commissioni indirette generate dai fondi Hedge sottostanti;

utilizzando i dati forniti dall’articolo, è evidente che la Lehman Brothers avendo collocato un miliardo di euro per la sola garanzia del capitale si ritiene che sia stato incassato almeno 150 milioni di euro -:

in merito ai «Costi ed altri oneri finanziari connessi al servizio», come siano state classificate le Banche che hanno lavorato con le Casse di Previdenza;

se le commissioni della Lehman Brothers siano state assoggettate alle imposte italiane o londinesi;

se le commissioni indirette generate dai fondi Hedge di Anthracite sono state assoggettate alle imposte italiane o delle Isole Cayman (noto paradiso fiscale);

se non si ritenga di predisporre opportune restrizioni per gli Enti di Previdenza che vietino loro di richiedere la classificazione di cliente «Professionali» affinché possano avere evidenza dei costi e maggiore tutela sugli investimenti.
(4-01700)