Fatturazione elettronica anche per i forfetari

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Fatturazione elettronica anche per i forfetari
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A partire dal prossimo 1° luglio gli agenti e rappresentanti di commercio in regime forfettario, con ricavi e/o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000,00 sono obbligati ad emettere la fattura elettronica. I soggetti al di sotto saranno obbligati a partire dal 1° gennaio 2022. Gli agenti e rappresentanti che adottano il regime forfettario non devono applicare l’IVA (e non devono procedere nemmeno alla trasmissione della comunicazione Iva trimestrale, cosiddetta “Lipe”).

Pertanto, nella fattura devono necessariamente essere indicati, come regola:
• i dati fondamentali (data, numero, denominazione e partita Iva, sia dell’emittente, sia del destinatario);
• la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi resi;
• l’ammontare del corrispettivo complessivo.

Tenendo presente che:
• non deve essere esposta l’Iva (aliquota e tributo);
• deve risultare riportata la dicitura che indichi che il documento è emesso da un soggetto che applica il regime forfetario, ad esempio: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 1, comma 58, L. 190/2014 – regime forfetario”;
• i compensi degli agenti e rappresentanti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto, è opportuno quindi indicare una frase del tipo “Operazione non soggetta a ritenuta fiscale d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”;
• se l’ammontare della fattura è di importo superiore ai € 77,47 si rende dovuta l’imposta di bollo di € 2,00.

Fortunatamente è stato previsto un periodo transitorio “dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022”, durante il quale nell’ipotesi di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la cui entità varia:
• dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati e/o non registrati;
• da € 250,00 a € 2.000,00 nell’ipotesi in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Come previsto dal comma 3 dell’articolo 18 del D.L. 36 del 30/4/2022, i nuovi soggetti obbligati all’adempimento elettronico dal 1° luglio 2022, nel periodo luglio-settembre 2022 avranno la possibilità di procedere all’emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in luogo dei termini ordinari (che prevedono 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione).

A titolo esemplificativo se un agente in regime forfetario ha provvigioni da fatturare in data 4 luglio 2022, non sarà assoggettato a sanzioni se procede all’emissione della fattura elettronica entro il 31 agosto 2022. È bene chiarire che per quanto riguarda la numerazione delle fatture, non si deve ricominciare dalla n. 1 dell’anno 2022, in quanto la numerazione delle fatture emesse deve essere progressiva e, quindi, come regola, si deve proseguire in continuità con i numeri precedentemente attribuiti alle fatture analogiche/cartacee. Se la fattura di giugno avrà numero 6, la fattura elettronica emessa a luglio sarà la numero 7 e così via. In ogni caso, se per problematiche di specifico carattere procedurale, ad esempio per l’utilizzo di software gestionali di fatturazione, ciò non fosse possibile, si ritiene che si possa porre in essere una numerazione diversa, con l’utilizzo, in questa situazione, di un apposito registro Iva sezionale, utilizzando ad esempio fattura n. 1/A oppure fattura 1/FE.