Irap: pagare un collaboratore evidenzia autonoma organizzazione

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Irap: pagare un collaboratore evidenzia autonoma organizzazione
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Con la sentenza n. 22674 del 24 ottobre la Corte di Cassazione ha chiarito che avvalersi non in modo occasionale di una terza organizzazione per lo svolgimento della propria attività configura presupposto impositivo dell’Irap, a prescindere dal mezzo giuridico col quale l’attività stessa sia attuata (dipendenti ovvero società di servizi ovvero associazione professionale). Attenzione quindi se si è avvalsi, per esempio, di un servizio di “segreteria a distanza”, come accade non di rado agli agenti di commercio. Non bisogna però generalizzare, in quanto ad esempio il compenso erogato a un collaboratore occasionale, che presta la sua attività nel corso dell’anno d’imposta non esclude a priori la possibilità qualora esistano i presupposti di richiedere la restituzione dell’Irap versata. In buona sostanza occorre sempre valutare il singolo caso, analizzando anche l’entità del compenso erogato in proporzione ai propri fatturati nonché il periodo di fruizione del servizio. Per questi motivi suggeriamo di rivolgersi alle nostre sedi per analizzare le singole situazioni e predisporre nel caso ci fossero i requisiti l’istanza di rimborso Irap, che permette di bloccare la prescrizione per le imposte già pagate.