La contribuzione Enasarco per le aziende estere

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La contribuzione Enasarco per le aziende estere
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Domanda: Lavoro da molti anni per un’azienda spagnola che non vuole pagare i contributi all’Enasarco. Dice che non è obbligata, ma è vero?

Risposta: Effettivamente sull’argomento c’è poca conoscenza ma il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rispondendo ad un’istanza di interpello proprio sull’obbligo di contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero spiega che le fonti che regolamentano la contribuzione dell’Enasarco sono la Legge 12/73 ed il relativo regolamento di esecuzione.

La legge in questione statuisce che “Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell’ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all’ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani….”

Il regolamento Enasarco, all’art. 2 attualmente in vigore, dice che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all’articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia…..”

La previsione del Regolamento, come dice il ministero, “restringe l’ambito della operatività dell’obbligo di contribuzione” escludendo gli agenti che operano all’estero.

In realtà per la definizione dell’obbligo contributivo delle mandanti nei confronti di tali soggetti occorre fare riferimento al regolamento Enasarco quando scrive “Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.”

Si tratta nello specifico delle disposizioni del regolamento CE 883/04, modificato dal regolamento CE 988/2009, che per i lavoratori autonomi stabiliscono il principio della soggezione alla legislazione dello stato membro in cui l’attività è esercitata.

Senza entrare nello specifico del regolamento comunitario si può così sintetizzare a chi è riferibile l’obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco:

  • Agli agenti che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti stranieri o italiani che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia,
  • Agli agenti italiani o stranieri che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti stranieri o italiani che non abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia,
  • Agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale delle loro attività,
  • Agli agenti che non risiedono in Italia purchè abbiano in Italia il proprio centro d’interessi,
  • Agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purchè la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Questi chiarimenti hanno dato risposta ai primi due quesiti, ma capita anche quanto successo al collega che ha posto la terza domanda. Pur se raramente.

Ed effettivamente l’agente ha ragione nel porsi dei dubbi soprattutto se nel passato ha svolto l’attività di agente con versamento contributivo Enasarco.

Se infatti avesse i 20 anni per andare in pensione, e li avesse accumulati a partire dal 1998, la sua pensione sarebbe calcolata, senza i contributi della mandante straniera, sugli anni accumulati nel passato.

Il versamento da parte della mandante tedesca, considerati i termini di prescrizione, potrebbe essere effettuato solo per gli ultimi 5 anni ma lui ha collaborato con questa preponente da oltre 14 quindi gli si creerebbe un buco contributivo di quasi 10 anni.

Dato che i suoi 25 anni decorrono da prima del 1998, l’agente subisce probabilmente una diminuzione delle quote a e b della sua pensione. Il ragionamento è forse troppo tecnico quindi gli consiglio vivamente di rivolgersi presso una sede Federagenti per fare analizzare il suo estratto contributivo e fare conseguentemente le dovute valutazioni.

Ci potrebbero essere, infatti, i presupposti per richiedere un risarcimento del danno pensionistico.