La disdetta per pensionamento e le indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio

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La disdetta per pensionamento e le indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio
Federagenti - Disdetta per pensionamento e indennità di fine rapporto agente di commercio
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Domanda: Sono un agente plurimandatario, ho tre mandati in essere ed a fine maggio maturerò il diritto a pensione. Relativamente ad uno dei contratti sto già lavorando il periodo di preavviso a seguito di recesso comunicato dalla mandante, mentre gli altri due contratti sono normalmente in essere e soprattutto uno di essi è particolarmente importante sia dal punto di vista dell’imponibile che dell’anzianità perché rappresenta circa il 70%, del mio fatturato ed è in piedi dal 2006. Quali sono i passi che devo compiere per concludere correttamente i rapporti senza perdere le indennità di fine rapporto.

Risposta: In relazione al contratto per cui sta lavorando il periodo di preavviso la situazione appare già chiara: avendo ricevuto comunicazione di disdetta dall’azienda con preavviso è chiaro che stiamo parlando di una interruzione del rapporto senza contestazioni da parte dell’azienda e quindi alla scadenza del periodo di preavviso lei avrà diritto a tutte le indennità previste dalla normativa che regola il contratto (Aec o codice civile).

Per quanto riguarda invece gli altri due rapporti regolarmente in essere gli AEC  (vds art. 10 dell’AEC Industria del 2014 e art. 13 dell’AEC Commercio del 2009 così come integrato con le modifiche 29 marzo 2017) stabiliscono espressamente che l’agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto se matura:

– il diritto alla pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS e/o Enasarco;

Se i contratti sono regolati solo dal codice civile, l’art. 1751 c.c. prevede che l’agente conservi il diritto alle indennità qualora il recesso dal contratto sia giustificato da circostanze… quali età… per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell`attività.” In questo caso la giurisprudenza, pacificamente, riconosce la sussistenza di tale requisito laddove l’agente raggiunga l’età richiesta dall’ordinamento per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Ciò premesso e partendo dall’assunto che i suoi contratti siano regolati dagli AEC, una volta maturato il diritto a pensione lei potrà comunicare alle preponenti la maturazione del diritto e dare disdetta rispettando i termini di preavviso applicabili ai due rapporti in essere con diritto a vedersi corrispondere le indennità di fine rapporto spettanti.

Il termine di preavviso per un agente plurimandatario che da disdetta è pari a tre mesi nel caso di applicazione della normativa degli AEC.

Per sua sicurezza le consigliamo, prima di procedere con qualsiasi comunicazione alle mandanti, di:

– richiedere ed ottenere la certificazione della data di maturazione del diritto a pensione da parte dell’ente previdenziale (ecocert INPS o attestazione Enasarco);

– inviare la lettera di dimissioni successivamente alla maturazione del diritto e non come fanno alcuni precedentemente a tale data facendo affidamento sul fatto che il requisito anagrafico maturerà durante il periodo di preavviso evitando così contestazioni o sterili polemiche con la mandante.

Si ribadisce che la maturazione del diritto a pensione non esonera l’agente dal dovere di prestare il periodo di preavviso che quindi, tranne diverse indicazioni da parte dell’azienda preponente dovrà essere regolarmente lavorato.

In ogni caso vista la delicatezza e la rilevanza degli adempimenti da porre in essere le consigliamo sempre di far verificare la sua posizione, documenti alla mano, presso la sede Federagenti a lei più vicina.