ll recesso per giusta causa e la denuncia di inadempimento nel termine indicato

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ll recesso per giusta causa e la denuncia di inadempimento nel termine indicato
Federagenti - Recesso per giusta causa per mancati versamenti contributivi
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Accade, delle volte, che le parti, all’interno del contratto di agenzia, inseriscano una clausola risolutiva del tutto generica prevista e disciplinata dall’articolo 1457 del codice civile secondo cui una parte può risolvere il contratto in caso di un inadempimento da considerarsi essenziale nell’economia del contratto. In tale caso viene previsto, difatti, a norma dello stesso codice civile, che per “inadempimento” si intende qualsiasi inadempimento a cui non sia stato posto rimedio a seguito della comunicazione dell’altra parte che denunci il verificarsi dello stesso e assegni un termine ragionevole entro il quale debba essere posto rimedio.
Orbene, a tal proposito, occorre analizzare se tale clausola si possa ritenere applicabile anche per violazioni di obblighi contributivi da parte delle aziende mandanti e se quindi la preponente abbia il diritto, prima dell’eventuale recesso da parte dell’agente, di richiedere la
denuncia di siffatto inadempimento. Tale vicenda è accaduta, difatti, ad un agente di commercio il quale, in seguito ad un recesso per giusta causa dovuto al mancato pagamento di oneri contributivi da parte della società mandante, si è visto opporre da parte di quest’ultima il mancato corretto utilizzo della clausola sopra riportata. A riguardo occorre dire che la possibilità di porre rimedio all’inadempimento, così come formulato e/o intesa da una siffatta clausola, non può ritenersi senz’altro applicabile al caso in cui la preponente non versi i contributi previdenziali, in quanto questi vanno versati in automatico secondo le scadenze fissate dal regolamento Enasarco e disposte dalla legge (Art. 7 del Regolamento Enasarco – attuativo dell’art. 1 del D. Lgs . 509/1994 secondo cui “i contributi di cui all’art. 4 del presente Regolamento devono essere versati alla Fondazione dal preponente, per ognuno dei seguenti trimestri: 1 gennaio – 31 marzo 1 aprile – 30 giugno 1 luglio – 30 settembre 1 ottobre – 31 dicembre”).
Dunque, l’apposizione di tale clausola nel contratto di agenzia non esclude di certo la possibilità di recedere unilateralmente e senza preavviso dal contratto di agenzia qualora si sia già verificata, come nel caso di specie, una giusta causa tale da legittimarne una risoluzione.
Se così non fosse la suddetta clausola sarebbe da considerarsi nulla in violazione dell’art. 2215 c.c. e dell’art. 2113 c.c. (sull’applicabilità
dell’art. 2113 c.c. anche ai rapporti di agenzia si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione: tra le varie, Cass. 12.1.2011, n. 578) poiché si atteggerebbe a patto elusivo o, quantomeno, ad una rinuncia del lavoratore/agente a pretendere l’esatto e puntuale versamento dei contributi
previdenziali da parte della società preponente. Difatti, l’art. 2115 c.c. stabilisce inderogabilmente che “È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza” e, pertanto, una clausola risolutiva espressa che concede addirittura un termine – da quando, tra l’altro, viene scoperto il mancato versamento dei contributi – per procedere al versamento degli stessi è da considerarsi nulla per violazione di legge in quanto patto elusivo del corretto adempimento dell’obbligo previdenziale disposto dalla legge. Del pari l’art. 2113 c.c. stabilisce che “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro (id est: dell’agente) derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”. Pertanto, una clausola che prevede che il lavoratore/agente debba o anche solamente possa concedere un termine alla società preponente per poter versare i contributi previdenziali e sanare un adempimento previsto in via inderogabile dalla legge è da considerarsi nulla e/o priva di qualsivoglia efficacia.