Recesso in tronco ed onere della prova

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Recesso in tronco ed onere della prova
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Accade talvolta che il preponente receda in tronco dal contratto giustificando il fatto a causa del calo di fatturato rilevato nella zona di competenza dell’agente ed esimendosi così dal pagamento delle indennità di fine rapporto altrimenti dovute. È ovvio che in un eventuale giudizio potrebbe essere difficile per l’agente provare che quel calo non è a lui addebitabile. Sul punto è allora importante ricordare che per pacifica giurisprudenza, in siffatti casi, è onere del preponente fornire la prova di quanto asserito ed in particolare provare che il calo del fatturato nella zona dell’agente rappresenti un’anomalia rispetto per esempio ai dati provenienti da altre zone. Pertanto dinanzi al giudice l’onere della prova sul punto ricadrà non sull’agente, ma sul preponente che dovrà dimostrare come il calo di fatturato   nella zona dell’agente disdettato rappresenti una difformità rispetto ai dati, relativi allo stesso periodo, provenienti da altre zone di competenza di diversi agenti.