Agenzia delle Entrate – ancora sul pagamento dei carburanti

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Agenzia delle Entrate – ancora sul pagamento dei carburanti
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Con provvedimento 73203 del 4/4/2018 la Agenzia delle Entrate ha chiarito quali saranno gli strumenti di pagamento per l’acquisto di carburante dal prossimo luglio utili per poter detrarre l’IVA: 1) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni; 2) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22/01/14 n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: – addebito diretto; – bonifico bancario o postale; – bollettino postale; – carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Come ben noto, le cessioni di carburante, dal 1/7/2018, dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. In buona sintesi quindi la modalità di fatturazione è onere gravante sul soggetto cedente mentre il pagamento tracciato è onere in capo all’acquirente.