Ancora sull’esclusiva di zona

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Ancora sull’esclusiva di zona
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Talvolta i contratti di agenzia non specificano laddove assegnano all’agente la zona in cui andrà ad operare se l’attribuzione è fatta in via esclusiva o meno e questo crea dubbi e perplessità agli agenti. Sul punto è opportuno ricordare che l’esclusiva è prevista dall’articolo 1743 del codice civile ed è pacificamente considerata dalla dottrina e dalla giurisprudenza un elemento naturale (e non essenziale) del contratto. Ciò vuol dire che se nel contratto sottoscritto tra ditta mandante e agente non è specificato nulla in merito vale quanto previsto dal sopra citato articolo che dispone: “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro“. Pertanto in assenza di diversa pattuizione l’agente avrà diritto ad operare in esclusiva nella zona assegnate.