Attenzione allo “Spesometro”

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Attenzione allo “Spesometro”
Si avvicina la scadenza per comunicare l'elenco di clienti e fornitori alle Entrate
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Entro il 12 o il 21 novembre 2013, rispettivamente per i contribuenti con liquidazioni iva mensili o trimestrali, va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate il c.d. “spesometro”, cioè l’elenco di tutti i clienti e fornitori di ciascun agente di commercio operante sia in forma individuale che di società.

L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell’imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. “spesometro”).

A decorrere dall’1.1.2012, tale norma è stata modificata dall’art. 2 co. 6 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44) prevedendo che l’adempimento in esame, ove riferito alle operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere quindi dal loro importo. Per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura, è stato invece confermato che la comunicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA i c.d. “nuovi contribuenti minimi” (di cui all’art. 1 co. 96 – 117 della L. 244/2007 e all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011). A tal fine occorre sottolineare come l’esonero dallo “spesometro” non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato. In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro, determina l’obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall’annualità successiva.