Congedo parentale per i lavoratori autonomi

FederAgenti > Notizie > Congedo parentale per i lavoratori autonomi
Congedo parentale per i lavoratori autonomi
Condividi questo Articolo su:

Con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 l’Inps ha fornito, a seguito delle modifiche apportate al d. lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 le indicazioni in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale per i lavoratori autonomi.

Il D.lgs n. 105/2022 infatti ha modificato l’articolo 68 del T.U. sopra citato riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.

Dalla nuova formulazione dell’articolato deriva ora il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

Immutata la misura dell’indennità di congedo parentale che per il genitore sarà pari al 30% della retribuzione convenzionale e sarà subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Come previsto per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione dall’attività lavorativa comporta anche la sospensione dell’obbligo contributivo che però riguarderà, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, esclusivamente i mesi solari interi. Pertanto riportando l’esempio fornito dall’Istituto stesso, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre (per un quadro completo sull’intera regolamentazione della materia in argomento si rinvia alle circolari n. 136/2002 e 122/2022).