Contributi volontari Enasarco: come capire se conviene proseguire con il versamento?

FederAgenti > Notizie > Contributi volontari Enasarco: come capire se conviene proseguire con il versamento?
Contributi volontari Enasarco: come capire se conviene proseguire con il versamento?
Condividi questo Articolo su:

Domanda: Sono un agente monomandatario e ho 46 anni. Dopo 16 e mezzo anni di attività ininterrotta con la stessa azienda ho ricevuto da una società che opera in un settore simile a quello in cui opero ma non in concorrenza una proposta molto interessante per andare a lavorare come dipendente. Mi risulta che il periodo minimo di contribuzione con l’Enasarco è 20 anni. Mi consigliate di proseguire con una contribuzione volontaria o no? Se sì, si cosa dovrò fare?

Risposta: Le confermiamo che il requisito minimo per conseguire il diritto a pensione Enasarco è di almeno 20 anni di contribuzione e almeno 67 di età anagrafica, pertanto se tutti i 16 anni di attività svolti sino ad ora risultano coperti da regolare contribuzione previdenziale (cosa che può verificare presso l’Enasarco anche on line) lei dovrà chiedere di accedere alla contribuzione volontaria ai sensi dell’art. 9 e segg. del Regolamento per le attività istituzionali Enasarco (consultabile e scaricabile dal sito dell’ente di previdenza), versando 4 anni di contribuzione (anche per le modalità di conteggio dei contributi si rimanda al regolamento).

Poiché già ora per andare in pensione un agente deve raggiungere quota 92 (somma tra età anagrafica e anzianità contributiva) è evidente che è impossibile nel suo caso dare un giudizio di convenienza o meno, circa l’eventuale prosecuzione volontaria in quanto versando solo 20 anni di contributi potrà conseguire il diritto a pensione al compimento del settantaduesimo anno di età (72 + 20 = quota 92).

D’altra parte allo stato, non esistendo la possibilità di vedersi restituire quanto versato, né la possibilità di trasferirlo ad altro ente previdenziale è chiaro che la contribuzione volontaria rappresenta l’unica possibilità di non perdere i contributi sinora versati.

Per quanto riguarda la cessazione dall’attività agenziale se sarà lei a recedere dal rapporto avrà diritto solo al FIRR (e solo nel caso in cui il contratto di agenzia richiami la contrattazione collettiva). Infatti l’indennità suppletiva, ed, eventualmente, quella meritocratica spettano all’agente solo in caso di disdetta da parte della mandante non motivata da causa imputabile all’agente, di dimissioni dell’agente per gravi inadempienze della mandante, di dimissioni per conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (o per impossibilità di continuare nell’attività lavorativa per cause di salute).

Le consigliamo comunque, vista la durata (e immaginiamo rilevanza) del rapporto, di far esaminare il suo contratto e la sua situazione complessiva da un sindacato o da un consulente del lavoro anche al fine di verificare, tramite i conteggi a quanto ammontano sia i contributi effettivamente versati sia le indennità di fine rapporto maturate sino ad oggi che andrebbe ro perse in caso di disdetta del contratto in essere.