La legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza Covid-19 ha disposto, per l’anno 2021, per alcune categorie tra cui quella degli agenti di commercio l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale Inps. L’agevolazione è riservata agli agenti in regola con i versamenti contributivi che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50mila euro (reperibile nel quadro RR della dichiarazione) e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Ma siccome l’iter per l’avvio effettivo dell’esonero contributivo è tutt’altro che concluso, ieri 13 maggio l’INPS con propria comunicazione n. 1911 ha disposto la proroga della scadenza della rata del 16 maggio 2021 dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti (in cui rientrano anche gli agenti di commercio).
Ancora una volta il Governo (questo come anche il precedente) introduce misure di scarso peso e requisiti oltremodo stringenti, nonostante Federagenti da più di un anno ed in più occasioni abbia chiesto di rivedere profondamente i criteri affinché gli aiuti economici arrivino per davvero ed a tutti gli agenti.