Disdetta della mandante senza motivazione: è legittima?

FederAgenti > Notizie > Disdetta della mandante senza motivazione: è legittima?
Disdetta della mandante senza motivazione: è legittima?
Federagenti - disdetta della mandante
Condividi questo Articolo su:

Domanda: Buongiorno, il 20 aprile ho ricevuto una Pec da parte di una delle aziende con cui collaboro con cui mi si comunicava la cessazione immediata (dalla data di ricezione) del contratto. Benché mi avessero prospettato già in alcune occasioni la loro volontà di chiudere il rapporto, non immaginavo di ricevere una comunicazione di due semplici righe priva di qualsiasi motivazione. Cosa devo fare ? Devo avanzare delle contestazioni per tutelarmi?

Risposta: In realtà al di là delle modalità spicciative con cui l’azienda pare averle comunicato la volontà di interrompere la collaborazione, dal testo della lettera che ha allegato alla sua richiesta non si evince alcuna necessità da parte sua di procedere, almeno per il momento, ad una contestazione. È importante avere ben presente che nel contratto di agenzia a tempo indeterminato è sempre facoltà delle parti recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo l’obbligo per la parte recedente di garantire all’altra l’effettuazione del periodo di preavviso o di corrispondere, in difetto, la relativa indennità di mancato preavviso prevista dalla contrattazione collettiva.

Più precisamente nei contratti di durata indeterminata (con l’esclusione dei contratti di lavoro subordinato per cui il legislatore ha apprestato delle particolari garanzie a tutela del lavoratore) è sempre consentito alle parti di sciogliere il contratto a proprio piacimento, cioè semplicemente manifestando la loro volontà risolutoria senza necessità di motivare la decisione. Nel caso di specie, l’assenza di specifica contestazione, deve far ritenere appunto che la preponente abbia voluto semplicemente porre termine al rapporto a seguito di proprie di opportunità. Infatti se la risoluzione in tronco fosse stata motivata da un grave inadempimento dell’agente, la preponente avrebbe dovuto comunicare contestualmente alla volontà di recedere dal contratto anche le contestazioni allo stesso mosse. E di ciò non vi è alcuna traccia, nemmeno indiretta, nel tenore testuale della comunicazione da lei ricevuta. Pertanto, allo stato, lei avrà diritto oltre alle indennità di fine rapporto previste dalla normativa applicabile in concreto al rapporto (firr, suppletiva di clientela e meritocratica se trova applicazione la contrattazione collettiva o indennità ex art. 1751 c.c. se si applica il codice civile), all’indennità sostitutiva del preavviso che è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno precedente a quello di risoluzione moltiplicati per i mesi del preavviso spettanti. Laddove più conveniente, per l’agente, il calcolo può essere effettuato sulle provvigioni maturate nei 12 mesi immediatamente precedenti la cessazione del rapporto.

Dal punto di vista pratico le consigliamo di rispondere prendendo atto della volontà manifestata dall’azienda e di inviare una relazione conclusiva dell’attività da lei prestata con indicazione degli eventuali affari promossi, ma non ancora conclusi per i quali, ricorrendone i presupposti, potrà avere diritto al riconoscimento delle provvigioni. Successivamente formulerà una lettera di richiesta di quantificazione e pagamento delle indennità spettanti ivi compresa quella di mancato preavviso. Ovviamente la nostra sede territoriale a lei più vicina potrà fornirle tutta l’assistenza necessaria per tutelare adeguatamente le sue ragioni.