E’ valida una disdetta senza motivazione?

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E’ valida una disdetta senza motivazione?
Federagenti - E' valida la disdetta di una mandante senza motivazione?
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Domanda: Sono un agente plurimandatario, la settimana scorsa ho ricevuto da un’azienda con cui collaboro da anni una pec con cui mi si comunica la risoluzione del mandato. In realtà la comunicazione non contiene né le motivazioni né il termine da cui potrò considerarmi libero. Come devo comportarmi ed a quali indennità ho diritto?

 Risposta: Purtroppo accade frequentemente che la comunicazione con cui la mandante pone fine al rapporto sia “volutamente omissiva” nella speranza che l’agente ricevendola si ritenga libero sin da subito, commettendo così un errore. Se la comunicazione ricevuta contiene solo la manifestazione di volontà di concludere il rapporto senza espressioni del tipo: “il rapporto cesserà al ricevimento della presente” oppure “alla data del..”, l’agente deve ritenere che dalla data di ricezione della comunicazione inizi a decorrere il periodo di preavviso, la cui durata sarà quella prevista dalla fonte che regola il rapporto (codice civile o AEC) e pertanto dovrà continuare a lavorare, recandosi dalla clientela e promuovendo la conclusione di affari. Se invece è interesse dell’agente concludere subito il rapporto gli AEC consentono alla parte che riceve la comunicazione di recesso, la possibilità di rinunciare al periodo di preavviso. In questo caso quindi l’agente non dovrà far altro che comunicare alla mandante: a) di prendere atto della volontà della stessa di concludere il rapporto; b) di non voler lavorare il periodo di preavviso con la conseguente cessazione immediata del rapporto di collaborazione. Ovviamente in questo caso – per espressa previsione degli AEC – non sarà corrisposta nessuna indennità di preavviso, mentre saranno invece dovute le indennità di fine rapporto.

Quando si riceve quindi una comunicazione come quella che ha ricevuto lei è sempre opportuno fare delle valutazioni anche in base alle altre clausole eventualmente contenute nel contratto. Per esempio è fondamentale sapere se il contratto preveda o meno una clausola di non concorrenza post-contrattuale. In caso positivo l’agente non potrà assumere mandati per la stessa tipologia di prodotti/zona/clientela per un periodo massimo non superiore ai 2 anni. E’ evidente che ciò deve essere valutato specialmente nel caso in cui l’agente voglia liberarsi immediatamente dal contratto per andare a lavorare per un’azienda concorrente.

Venendo alla seconda parte della domanda le indennità spettanti al termine della collaborazione cambiano in funzione della norma regolatrice del rapporto.

In base agli AEC le indennità spettanti sono

1) Indennità di fine rapporto  (cd. FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto): tale voce indennitaria viene (normalmente) accantonata presso la Fondazione Enasarco dalla mandante ed è liquidata dall’ente al cessare del rapporto di agenzia.

l’importo, per gli agenti plurimandatari, è così calcolato:

  • 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
  • 2% sulla quota compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
  • 1% sulla quota eccedente Euro 9.300,00 annui.

2) Indennità suppletiva di clientela

L’importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l’anno all’agente a qualsiasi titolo.

In base ai vari AEC l’importo dell’indennità è così determinato:

  • 3 per cento sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute per i primi tre anni;
  • 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto anno al sesto anno;
  • 4% sulle provvigioni maturate dal settimo anno in poi.

Unica peculiarità di rilievo è prevista dall’AEC Industria in base al quale lo 0,50% aggiuntivo dopo il primo ed il secondo triennio si applica nel limite massimo annuo di 45.000,00 euro di provvigioni annue.

3) Indennità meritocratica è calcolata con criteri diversi a seconda che l’AEC applicabile sia quello del settore Commercio o quello del settore Industria. In linea di massima l’importo su cui calcolare l’indennità meritocratica è dato dalla differenza tra gli importi provvigionali, rivalutati in base agli indici ISTAT, relativi ai primi tre anni di rapporto e gli importi provvigionali relativi agli ultimi tre anni (per rapporti di durata inferiore sono previsti dagli A.E.C. periodi di riferimento più brevi). L’importo, nei casi più favorevoli può essere rilevante e tale da permettere all’agente di percepire un importo complessivo (fra FIRR, suppletiva e Meritocratica appunto) pari al valore massimo dell’indennità prevista dal codice civile di cui sotto.

Infatti nei casi in cui il contratto non faccia riferimento agli AEC oppure ricorrano i requisiti che andremo ad elencare l’agente potrebbe aver diritto all’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 c.c..

4) Indennità ex art. 1751 c.c.

Tale indennità prevista può essere richiesta dall’agente in sostituzione delle indennità sopra elencate solo in presenza delle seguenti condizioni:

  1. l’agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ancora ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
  2. il pagamento dell’indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’importo massimo di tale indennità non può superare una cifra pari alla media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni di rapporto o, se il contratto risale a meno di cinque anni, o alla media del periodo in questione.