Elezioni Enasarco, chiesta la revoca dell’approvazione ministeriale

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Elezioni Enasarco, chiesta la revoca dell’approvazione ministeriale
Per la Sen. Catalfo (M5S) si escludono dalla votazione almeno 130.000 aventi diritto
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Nell’interrogazione a risposta orale in Commissione presentata dalla senatrice del M5S si evidenziano le svariate anomalie presenti nel Regolamento elettorale Enasarco che da un lato tentano di impedire a soggetti titolati – Federagenti in primis – di poter essere votati dagli agenti di commercio e dall’altro negano il voto ai pensionati dell’ente, agli agenti in regime di contribuzione volontaria ed a quelli che potrebbero richiederla. Per questi motivi viene chiesto al Ministero del Lavoro di revocare l’approvazione ministeriale di quanto deliberato dalla Fondazione in materia elettorale.

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che: dal 1° al 16 aprile 2016 si terranno per la prima volta le elezioni per il rinnovo degli organi di vertice dell’Enasarco, Ente di previdenza privatizzato degli agenti e rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari, come da delibera del Consiglio di Amministrazione Enasarco dell’8 luglio 2015 ed in base al nuovo statuto dell’ente ed al Regolamento elettorale deliberati rispettivamente il 14/5/15  e 6/5/15; considerato che:varie associazioni, che costituiscono il comitato “Enasarco no grazie” ovverosia Federagenti (Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio), Anasf (Associazione nazionale promotori finanziari) e Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), hanno più volte segnalato al Ministero tutta una serie di anomalie ai testi deliberati da Enasarco, riguardanti in particolar modo le procedure e il regolamento relativo all’elezione delle cariche direttive dell’Ente in questione; le anomalie si sostanziano in un elevata richiesta di firme a sostegno di liste che attualmente non sono rappresentate nel Consiglio di Amministrazione (CdA),  viene infatti richiesto il sostegno almeno del 3% degli aventi diritto al voto, a fronte di liste già rappresentate nel CdA a cui non viene richiesta nessuna firma a sostegno della lista per la presentazione dei candidati. Una previsione del genere non è rintracciabile nello statuto e regolamento elettorale di nessuna altra Cassa previdenziale privatizzata. In alcuni casi, come in Enpam (Ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri) e Cassa degli Avvocati, è richiesto che la candidatura sia inserita in una lista, ma in questo caso quest’ultima deve essere sottoscritta da almeno l’1% dell’elettorato attivo; un’altra anomalia si configura nelle formalità previste per la convalida della lista, le quali sono le stesse previste per le elezioni politiche ed amministrative. Mentre per le elezioni di tutte le altre Casse le firme dei sostenitori delle liste possono essere validate dai funzionari delle Casse o soggiacciono sostanzialmente alle norme sull’autocertificazione, nel caso dell’Enasarco si richiede che le stesse siano autenticate dai soggetti di cui all’art. 14 della Legge n. 53/1990. Anche in questo caso l’incombenza grava solo sulle associazioni che non siedono nel CdA; inoltre l’art. 7 del Regolamento elettorale stabilisce che sono elettori attivi l’agente persona fisica in possesso di due fondamentali requisiti: il primo che alla data di indizione delle elezioni abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento di contributo minimale e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni; il secondo l’agente operante in forma di società di capitali in possesso di entrambi i requisiti richiesti che alla data di indizione delle elezioni abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento previsto e disciplinato dall’articolo 6 del Regolamento stesso delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni; con tale sistema vengono esclusi dall’elettorato attivo: a) gli agenti che pur avendo cessato l’attività (dandone comunicazione all’Enasarco), non avendo maturato i requisiti pensionistici, sono ancora nei termini previsti dall’art. 9 (24 mesi) del Regolamento delle Attività istituzionali per manifestare la loro volontà di continuare a versare accedendo all’istituto della prosecuzione volontaria (si tratta in alcuni casi di agenti con versamenti di oltre 15 anni); b) gli agenti che già stanno effettuando la prosecuzione volontaria e che sono inattivi non per volontà, ma solo perché non hanno un mandato; c) coloro che, pur avendo maturato il requisito contributivo per la pensione (20 anni di versamenti), non hanno ancora maturato il requisito anagrafico; tutti i pensionati;considerato inoltre che: nessun altro Ente di previdenza, nel proprio statuto, ha un regolamento per le elezioni con criteri così stringenti, sia per l’elettorato attivo che per quello passivo. Il numero infatti di soggetti esclusi da questo sistema si aggira intorno ai 130.000 soggetti, come posto in evidenza svariate volte da Federagenti e dalle altre associazioni che fanno capo al Comitato “Ensasarco no grazie”. L’Ente infatti poterebbe disporre già da subito del numero preciso di soggetti sia che essi versino alla cassa sia che ricevano il trattamento pensionistico, attingendo semplicemente ai registri delle Camere di Commercio; si chiede di sapere:

 se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

 se, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adoperarsi affinché sia rivisto il meccanismo di elezione del Cd.A di Enasarco, anche attraverso una revoca dell’approvazione di quanto deliberato dalla Fondazione in materia elettorale.