Elezioni Enasarco, interrogazione di Giorgia Meloni (FdI)

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Elezioni Enasarco, interrogazione di Giorgia Meloni (FdI)
Pesanti dubbi sulle procedure deliberate dall'ente ed avallate dal Ministero del Lavoro
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Pubblichiamo l’interrogazione a risposta scritta 4-10826 presentata dall’On. MELONI lo scorso 21 ottobre 2015, seduta n. 507, in attesa della doverosa risposta da parte del Ministero del Lavoro. Nell’atto parlamentare si evidenzia come col nuovo Statuto dell’ente e col Regolamento elettorale Enasarco si siano introdotti dei paletti che paiono fatti apposta per escludere la possibilità di un reale cambiamento nella Governance dell’ente.

GIORGIA MELONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: in data 8 settembre 2015 la Fondazione Enasarco ha deliberato l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi di vertice;  le procedure elettive sono previste nel nuovo statuto e nel nuovo regolamento elettorale, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’ente rispettivamente in data 6 e 14 maggio 2015 e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’articolo 13, comma 4, dello statuto prevede che «L’elettorato passivo compete ai candidati iscritti in apposite liste a carattere nazionale, distinte per la rappresentanza della componente degli agenti rispetto a quella dei preponenti, presentate con una delle seguenti modalità: a) congiuntamente o disgiuntamente dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che abbiano negoziato e sottoscritto accordi economici collettivi e conseguenti convenzioni con la Fondazione, vigenti al momento della sessione elettorale, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste all’articolo 2 del presente Statuto; b) mediante sottoscrizione da parte almeno del tre per cento dei soggetti provvisti di elettorato attivo per la componente di appartenenza»; gli iscritti attivi dell’ente sono circa 230.000 per cui le firme richieste dal citato comma 4 sono circa 6.900; secondo l’articolo 14 del regolamento elettorale «Le liste elettorali di cui all’articolo 13, comma 4, lettera b), dello Statuto sono corredate dagli elenchi dei sottoscrittori, contenenti l’indicazione di nome, cognome, numero di matricola dell’agente o numero di posizione dell’impresa preponente, codice fiscale o partita iva e sottoscrizione con firma autenticata da uno dei soggetti indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53»; tale articolo recita: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»; dalle citate disposizioni risulta che possono presentare liste «di ufficio» senza raccogliere nemmeno una firma solo le stesse associazioni già presenti nel Consiglio di Amministrazione, che poi sono le stesse che hanno deliberato il nuovo statuto e regolamento elettorale, mentre chiunque altro (associazione o singolo iscritto all’ente) è chiamato a raccogliere circa 6.900 firme autenticate, in quanto non è comparativamente tra i più rappresentativi, o non ha firmato la convenzione per la gestione del Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) con Enasarco, oppure è carente di entrambi i requisiti richiesti; a parere dell’interrogante ciò introduce un clamoroso discrimine tra i soggetti che possono preparare delle liste per l’elettorato passivo, costituendo un’assoluta anomalia nelle procedure elettorali degli enti di previdenza privatizzati; in tal modo, le procedure elettorali avvantaggiano quelle stesse associazioni da sempre presenti nel consiglio di amministrazione della Fondazione, con il rischio di svuotare di ogni significato le imminenti elezioni, che invece dovrebbero rappresentare un momento di svolta storica per Enasarco, dopo il commissariamento del 2007 ed i numerosi scandali denunciati da carta stampata e trasmissioni televisive sulla gestione mobiliare ed immobiliare dell’ente –:

 

   se non ritenga che le procedure previste per la presentazione delle liste dallo statuto dell’Enasarco siano troppo stringenti, sia in relazione al numero di firme da raccogliere sia come modalità di raccolta, soprattutto in relazione a quanto previsto per le elezioni in tutti gli altri enti di previdenza privatizzati. (4-10826)