Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di ieri 15 aprile 2020, richiamando quanto previsto dall’articolo 33 del Decreto Legge 8 aprile 2008 n. 23, ha deliberato a maggioranza (col voto contrario dei 5 consiglieri che rappresentano Federagenti, Anasf, Fiarc e Confesercenti, ovverosia la coalizione Fare Presto) la sospensione della procedura di rinnovo elettorale dell’Assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco “con contestuale proroga degli organi in carica sino alla ricostituzione dei corrispondenti nuovi organi; il nuovo periodo di svolgimento di tali elezioni sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19”. L’art. 33 prevede la facoltà (non l’obbigo!) per tutta una serie di enti, tra i quali Enasarco, di sospendere le procedure elettorali avviate fino alla fine del periodo emergenziale. Il Cda Enasarco aveva già adottato una delibera di rinvio delle elezioni (sempre col voto contrario dei 5 consiglieri di cui sopra) adducendo motivazioni risultate talmente illegittime ed ingiustificate agli occhi delle Istituzioni vigilanti da portare il Ministero del Lavoro ad intimare alla Fondazione di svolgere le elezioni nel periodo previsto (17-30 aprile), visto che
- il rinvio sine die delle elezioni determina una proroga della propria posizione di prestigio ed influenza nonché dei propri compensi a tempo indeterminato;
- non può essere lo stesso Cda in modo autoreferenziale a decidere di auto-prorogarsi sottraendosi così al giudizio degli iscritti, ma casomai devono essere i Ministeri vigilanti a prendere una decisione del genere, i quali invece mai hanno messo in discussione lo svolgimento delle elezioni a partire dal 17 aprile;
- tutte le altre casse previdenziali private con elezioni telematiche nel recente periodo (Inarcassa, Enpam ed Epap) hanno svolto o stanno regolarmente svolgendo le operazioni elettorale, come del resto indicato dall’Adepp;
- l’Enasarco prevede esclusivamente procedure di votazione elettronica che non sono dunque un ripiego ma la formula statutaria regolare;
- gli agenti interessati stando a casa si sono potuti documentare sulle elezioni addirittura di più e non meno del solito;
- un cda in proroga non è legittimato a compiere atti di straordinaria amministrazione che probabilmente serviranno in questo periodo per assistere gli iscritti, mentre invece un nuovo cda eletto sarebbe dotato di pieni poteri.
Adesso la maggioranza di Enasarco ha preso la palla al balzo per sfruttare la facoltà concessa dall’art. 33 e rinviare le elezioni, a due giorni dalle stesse. Ma l’art. 33 non è retroattivo e non sana illegittimità prima compiute, per cui le nostre associazioni ed i 5 consiglieri di amministrazione hanno chiesto ai Ministeri vigilanti un commissariamento dell’ente, con la nomina di un commissario ad acta che porti rapidamente alle elezioni. Il tutto per consentire agli Agenti di Commercio, ai Consulenti Finanziari e alle altre categorie di iscritti all’Ente, di poter giudicare quanto prima, attraverso l’espressione di voto, l’operato di chi amministra i soldi delle loro pensioni.