Si riporta pressoché integralmente il testo di un’interrogazione a risposta scritta presentata da dall’On. SETTIMO NIZZI (Pdl) nella seduta di giovedì 12 gennaio u.s. sullo scottante e sempre attuale tema dei silenti. Benchè l’interrogazione si riferisca solo ai promotori finanziari, la problematica – come è noto – è comune a tutta la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio:
Premesso che :
l’articolo 18, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce che: «Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12»;
la fondazione Enasarco rientra fra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e risulta essere l’unico ente – nell’ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva integrativa – a prevedere la contribuzione obbligatoria (che diventa doppia per i soggetti che sono obbligati a versare anche all’INPS), ai fini dell’erogazione di prestazioni previdenziali paragonabili a un qualsiasi altro fondo di previdenza di base;
a differenza degli altri lavoratori, agli iscritti Enasarco, è preclusa la possibilità di totalizzare i periodi contributivi, in quanto – come ribadito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la direttiva del 2 marzo 2006 -, per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all’ENASARCO ed all’INPS non trova applicazione;
lo scopo della totalizzazione è quello di coprire periodi di contribuzione non coincidenti;
per l’agente di commercio, vi è ex lege un contemporaneo obbligo d’iscrizione – e di versamenti dei contributi previdenziali -, sia verso la gestione commercianti dell’INPS, sia verso la Fondazione ENASARCO, risultando tuttavia impossibile utilizzare la totalizzazione;
tale singolarità ha conseguentemente generato un fenomeno distorsivo ed iniquo, definito dalla stampa come il caso dei «silenti Enasarco» e che rappresenta un’anomalia, tutta italiana, per la quale ad una doppia contribuzione obbligatoria non corrisponde la possibilità di totalizzare, né di richiedere – salvo rari casi – la liquidazione dei contributi versati, neanche in parte o pro rata;
con il nuovo regolamento Enasarco, approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 11 agosto 2011, la fattispecie in questione, pur trovando parziale soluzione (articolo 16 dello statuto dell’Ente), si caratterizza ancora per una condizione di disparità di trattamento, perché le novazioni normative non pongono rimedio alle posizioni antecedenti il 2012;
secondo dati forniti da ANASF (Associazione nazionale servizi finanziari) la disparità di trattamento sopra richiamata riguarda più di 50.000 persone, che peraltro rappresentano solo una parte del problema in questione;
sull’anomala situazione previdenziale dei promotori finanziari, il Parlamento ha più volte fatto oggetto il Governo di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, invitandolo a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative normative ed interpretative atte a modificare l’attuale assetto contributivo dei promotori finanziari, ma ad oggi non si riscontrano iniziative efficaci;
in ultimo, la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, nella seduta del 27 gennaio 2010 ha auspicato la soluzione del problema;
il Ministro interrogato ha recentemente, e più volte, richiamato l’esigenza di un’applicazione universale del sistema della totalizzazione contributiva:
se il Ministro interrogato, nell’ambito delle proprie prerogative e competenze, intenda avviare iniziative al fine di realizzare un puntuale studio sulle problematiche esposte in premessa anche al fine di accertare se i dati forniti da ANASF (Associazione nazionale servizi finanziari) corrispondano alla realtà e in che forma lo stesso Ministro intenda porre tali risultati a disposizione delle categorie interessate;
se il Ministro interrogato ritenga di assumere iniziative – nell’ambito dell’attuazione della linea politica per il proprio dicastero – per modificare la disciplina introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, «disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi» al fine di garantire l’effettiva rimozione delle iniquità, cui sono soggetti i promotori finanziari, come citate in premessa.