Esistono agevolazioni o contributi per le agenti di commercio in stato di gravidanza che devono sospendere l’attività per qualche mese?

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Esistono agevolazioni o contributi per le agenti di commercio in stato di gravidanza che devono sospendere l’attività per qualche mese?
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Domanda: Sono una giovane agente ed ho iniziato l’attività a marzo 2021, usufruendo dei benefici contributivi per i giovani. Sono incinta al terzo mese di gravidanza e non vorrei interrompere il rapporto, ma a breve potrei avere delle limitazioni o comunque essere impossibilitata a svolgere pienamente la mia attività. Posso usufruire di qualche agevolazione o istituto ad hoc?

Risposta: Spesso riceviamo richieste da parte di agenti che versano nella sua condizione e purtroppo dobbiamo sempre fornire una risposta negativa. Gli istituti a tutela della maternità previsti per le lavoratrici dipendenti non si applicano alle agenti di commercio.

Non si applica per esempio il divieto di risoluzione del rapporto dettato dall’art. 54 d. lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della maternità espressamente previsto solo in favore delle lavoratrici subordinate e non anche delle lavoratrici autonome (quali sono appunto le agenti e rappresentanti di commercio).

Non si applica nemmeno l’istituto del congedo obbligatorio e quindi, in assenza di diversa comunicazione da parte sua, il rapporto con la mandante non si interromperà ex lege un mese prima del parto sino al quarto mese successivo.

Laddove decida di avvalersi della facoltà concessa dagli AEC che prevedono la possibilità di sospendere il rapporto per il periodo massimo di un anno (per l’Aec Industria) o otto mesi (per l’AEC Commercio) l’azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto, ma lei non potrà svolgere l’attività lavorativa né, conseguentemente, maturare provvigioni sugli affari che nel periodo verranno conclusi con i suoi clienti direttamente dalla mandante o da agenti individuati per sostituirla. All’interno di tale periodo deve ovviamente ricadere la data del parto.

Saranno invece applicabili le previsioni contenute nell’articolo 66 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) le quali prevedono che alla lavoratrice autonoma in regola con il versamento dei contributi spetti un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità.

L’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l’indennità è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

Il decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105 ha previsto per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3” del decreto legislativo 151/2001.

Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un’indennità per un periodo di trenta giorni.

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo alla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità.

Per completezza le comunico invece che successivamente alla nascita del bambino o della bambina potrebbe richiedere all’Enasarco l’assegno parto ed il contributo nascita.

Si tratta di contributi che vengono previsti annualmente e che vengono corrisposti al verificarsi di requisiti indicati nei vari bandi annuali.