L’azienda tramite il capo area mi chiede di incassare le somme presso i clienti. Posso rifiutarmi?

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La risposta ha come presupposto che il suo contratto non preveda tale obbligazione: il codice civile, all’articolo 1744, stabilisce che l’agente non ha la facoltà di riscuotere i  crediti del preponente, salvo specifica autorizzazione. Anche gli Accordi economici collettivi sia dell’Industria che del Commercio prevedono che l’autorizzazione a riscuotere per conto della mandante debba essere conferita espressamente per iscritto, con previsione di responsabilità contabile dell’agente in caso di errore e con l’onere di stabilire una provvigione separata in relazione agli affari e/o ai clienti per i quali sussista tale obbligo.

Alla luce di quanto esposto pare evidente che la richiesta così come formulata può essere tranquillamente da lei disattesa senza il rischio di incorrere in inadempimenti. Il rifiuto può quindi essere opposto per le attività propriamente di incasso, ma non nel caso in cui l’attività richiesta sia quella mirante al recupero di insoluti: tale attività di recupero di somme scadute rientra negli obblighi generali dell’agente nei confronti del preponente ed infatti gli AEC stabiliscono che non sia dovuto all’agente alcun compenso aggiuntivo.

Tale inquadramento è condiviso anche dalla giurisprudenza e quindi se il suo capo area le richiede di assistere l’azienda nel recupero degli insoluti, lei non può rifiutarsi.