L’importanza della corretta compilazione della scheda carburante.

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L’importanza della corretta compilazione della scheda carburante.
Per evitare sanzioni e per dedurre i relativi costi
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 912 del 13/01/2012 – Sezione III Penale- si è occupata del reato di evasione operato tramite l’utilizzazione di fatture e documenti che si riferiscono a operazioni inesistenti o comunque aumentate nell’importo, che nel caso specifico riguardavano le schede carburante.

Nel caso preso a esame, è emersa un’errata compilazione delle schede:

– mancavano i chilometri percorsi;

– i rifornimenti erano effettuati in giorni in cui l’impianto, sprovvisto di self service, era chiuso;

– il consumo medio dichiarato nelle schede era nettamente superiore a quello indicato dalla casa costruttrice;

– i gestori dell’impianto di distribuzione hanno poi, disconosciuto sigle e firme apposte.

La Corte ha quindi confermato l’esistenza del reato di dichiarazione fraudolenta per annotazioni di operazioni inesistenti, ribadendo l’importanza della corretta compilazione delle schede carburante.

La Cassazione già con la Sentenza del 18.02.2011 n. 3947, aveva stabilito che ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal D.P.R. n. 444/97, compresi quindi i chilometri percorsi alla fine del mese e quelli complessivi indicati dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo.

La sentenza si allineava all’orientamento giurisprudenziale ormai già consolidato (Sentenza n. 21941/2007 e n. 26539/2008), in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA.

Per gli agenti di commercio il costo del carburante è in media il 40% dei costi totali deducibili, è evidente quindi la necessita di compilare correttamente la scheda, come abbiamo più volte ripetuto, riportando la targa dell’autoveicolo, il giorno del rifornimento, l’importo speso e i chilometri iniziali e finali.

Non indicare il numero della targa,  o la mancanza della firma dell’addetto o del numero dei chilometri sia iniziali sia finali, comporta la ripresa a tassazione del costo dedotto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA detratta.

E’ fondamentale compilare correttamente la scheda indicando tutti i dati in maniera corretta e precisa, per non incorrere in sanzioni nel caso di controlli.